A fronte della realizzazione di ricorso per silenzio rifiuto istanza di rimborso, in giudizio l’Ufficio contesta una serie di requisiti soggettivi ed oggettivi, anche in contrasto con la sua stessa prassi.
La Commissione accoglie il ricorso, enunciando un principio cardine (già del resto oggetto di valutazione in tal senso della Suprema Corte) ai fini della violazione del “legittimo affidamento”: “Giova sottolineare che i “documenti di prassi” sono vincolanti per gli uffici sottoposti, i quali non possono discostarsene (Cass. Sent. N. 23031/2007 e Ord. n. 5137/2014). Diversamente operando, l’Ente pubblico violerebbe il principio del legittimo affidamento (art. 10 legge 212/2000)”.
Per cui contestazioni legate alla cumulabilità, alle procedure di fruizione, a temi che necessitano di competenze tecniche (ad esempio la valutazione dell'investimento tradizionale di riferimento - "situazione controfattuale"), ecc., su cui si è pronunciata l'Agenzia delle Entrate tramite circolari, risoluzioni, interpelli, ecc., dovrebbero essere inamissibili in giudizio per violazione del “legittimo affidamento”.
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