Procedure



Sono previsti specifici adempimenti:

PERIZIA GIURATA E ASSEVERATA

La Perizia, elaborata da Ingegnere iscritto all’Albo nonché Esperto e Valutatore per questa tematica del Ministero dello Sviluppo Economico, giura su requisiti, calcolo incrementale e cumulabilità con altri incentivi in essere (tipo conti energia, certificati verdi, ecc.). 

BILANCIO

In assenza delle indicazioni di cui al comma 16 dell’art. 6 legge 388/2000, si procede alla riapprovazione e rideposito del bilancio dell’anno di entrata in esercizio dell’investimento con le modifiche previste: a) indicazione in Nota Integrativa dell’investimento ambientale incrementale con le informazioni accurate circa la nozione di “costo ambientale” adottata e sui criteri di calcolo; b) iscrizione dell’investimento ambientale incrementale in apposita voce “Immobilizzazioni tecniche ambientali” o evidenza del leasing relativo all’impianto agevolato nella tabella dei leasing riportata in nota integrativa. Tale procedura non è in ogni caso a pena di decadenza.

COMUNICAZIONE AL MINISTERO

Comunicazione informativa a fini statistici al Ministero dello Sviluppo Economico entro 30 giorni  dalla riapprovazione del bilancio . Tale comunicazione, essendo ai fini statistici, non ha in ogni caso effetto diretto sulla fruibilità della detassazione (non è a pena di decadenza), come più volte chiarito dall’Agenzia delle Entrate (l'agevolazione è automatica senza necessità di autorizzazione preventiva)

FRUIZIONE:

Con la conversione in legge del Decreto Legge 193/2016 del 24 novembre 2016, è stato riformato l’articolo 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998, eliminando lo sbarramento temporale dell’anno per la compensazione del credito derivante dall’integrativa a favore.

Quindi, è possibile effettuare integrativa della dichiarazione dei redditi entro i termini di prescrizione. Il credito emergente dall’integrativa oltre i termini dell’anno, infatti, “può essere utilizzato in compensazione per eseguire il versamento di debiti maturati a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione integrativa”. 

Si rammenta che l’art. 23 comma 9 del DL 98/2011 (conv. L. 111/2011) ha riformato i criteri di utilizzo delle perdite fiscali di cui all’art. 84 del TUIR:

  • eliminando qualsiasi limitazione di carattere temporale per la compensazione;
  • prevedendo la possibilità di compensare le suddette perdite non più in misura integrale, ma sino a concorrenza dell’80% del reddito imponibile dei successivi periodi d’imposta;
  • lasciando la possibilità di riportare illimitatamente e in misura piena (senza limite dell’80%) le perdite formatesi nei primi tre periodi d’imposta della società.