Beneficiarie dell’agevolazione sono le Piccole e Medie Imprese (PMI, escluso quindi Grandi Imprese) su tutto il territorio italiano, che determinano il reddito ai fini IRES o IRPEF (escluse quindi le aziende agricole, ma una considerazione particolare va fatta per le Srl agricole, per le quali le normative prevedono delle condizioni di tassazione Ires).
Non essendoci altre limitazioni in relazione all’attività svolta, e poichè l’impatto ambientale è da riferirsi all’effetto positivo generato (evitare utilizzo fonti fossili ed emissioni di CO2), sono ammesse anche le imprese di produzione e vendita di energia, compreso le New.Co. di scopo (come dichiarato in alcune risposte ad interpelli dall'Agenzia delle Entrate, sia da parte di Direzioni Regionali sia dalla Direzione Normativa Nazionale).
Sulla base dei chiarimenti forniti dalla circ. dell’Agenzia delle Entrate 3 gennaio 2001, n. 1/E (paragrafo 1.4.6), è possibile affermare che:
Con riferimento ai parametri da prendere in considerazione per la definizione di PMI, ci si riferisce alla Raccomandazione della Commissione Europea 6 maggio 2003 n. 2003/361/CE. Tale provvedimento è stato recepito a livello nazionale dal D.M. 18 aprile 2005. Secondo quanto affermato dall’art. 2 del D.M. 18 aprile 2005, la categoria delle microimprese, delle piccole imprese e delle medie imprese (comunemente PMI) è costituita dalle imprese che rispettano contemporaneamente i seguenti parametri (i valori devono essere riferiti all’ultimo bilancio approvato prima dell’esercizio in cui avviene l’investimento agevolato):
Per ulteriori informazioni vedere qui: Come capire se un’impresa è una PMI