Investimenti iniziati prima del 25 giugno 2012

Il comma 15 dell’art. 6 della Legge 388/2000 prevede che “per investimento ambientale si intende il costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali di cui all'articolo 2424, primo comma, lettera B), n. II, del codice civile, necessarie per prevenire, ridurre e riparare danni causati all'ambiente. Sono in ogni caso esclusi gli investimenti realizzati in attuazione di obblighi di legge. Gli investimenti ambientali vanno calcolati con l'approccio incrementale”. 

Sotto il profilo “contabile”, stante il richiamo alle immobilizzazioni materiali, sono quindi agevolabili gli investimenti ambientali effettuati in: terreni e fabbricati; impianti e macchinari; attrezzature industriali e commerciali; altri beni; immobilizzazioni in corso e acconti. Sono quindi escluse le immobilizzazioni immateriali, nonostante possano concorrere alla realizzazione di un impatto ambientale positivo. 

 

Sono ammissibili gli investimenti la cui realizzazione sia iniziata prima DEL 25 GIUGNO 2012 (a partire dal 26 giugno 2012 lo strumento è abrogato in termini di applicabilità fatti salvi i procedimenti avviati, e vi sono sentenze che evidenziano che è da intendersi investimento avviato prima del 26/06/2012 e non entrato in esercizio prima del 26/06/2012di natura ambientale, derivanti da costi di acquisto (anche in leasing) in immobilizzazioni materiali necessari per prevenire, ridurre e riparare danni causati all’ambiente, con esclusione di quelli realizzati in applicazione di specifici obblighi di legge. In linea di massima sono ammissibili:

  • ogni impianto atto a depurare, filtrare o trattare qualsiasi tipo di emissione;
  • interventi sul ciclo produttivo atti a sostituire o eliminare sostanze inquinanti o pericolose per l’ambiente, ivi compresi i rifiuti provenienti dal ciclo produttivo;
  • insonorizzazioni, vasche di contenimento;
  • rimozione di strutture (es.: eternit);
  • installazione di impianti e sistemi di produzione di energia da fonti rinnovabili (ad esempio impianti idroelettrici, eolici, a biomassa, fotovoltaico, ma anche impianti di cogenerazione o trigenerazione alimentati a metano, ecc.);
  • interventi per significativi contenimenti energetici del ciclo produttivo

Si evidenzia infine che il comma 15 dell’art. 6 della Legge 388/2000 prevede un clausola antielusiva: “Se i beni oggetto degli investimenti agevolati di cui al comma 13 sono ceduti entro il secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui gli investimenti ambientali sono effettuati, reddito escluso dall'imposizione si determina diminuendo l'ammontare degli investimenti ambientali di un importo pari alla differenza tra i corrispettivi derivanti dalle predette cessioni e i costi sostenuti nello stesso periodo d'imposta per la reazione degli investimenti ambientali.”

 

Fonti rinnovabili

In una nota divulgata nel settembre 2011, il Ministero dello Sviluppo Economico ha chiarito, in via definitiva, il fatto che l’impianto fotovoltaico rientra nell’ambito della definizione di investimento ambientale. Infatti, in tale nota si concorda nel ritenere che gli impianti fotovoltaici, i quali consentono all’impresa di produrre energia elettrica da fonte rinnovabile (sole), rientrano nel novero degli investimenti ambientali poiché consentono di sfruttare l’energia solare (convertendola in energia elettrica) contribuendo alla protezione dell’ambiente, allo sviluppo sostenibile ed alla riduzione delle emissioni di CO2 rispetto all’uso di energia da fonte tradizionale (fossile, come ad esempio gas naturale, gasolio, carbone ecc..). 

Per analogia anche le altre fonti rinnovabili (idroelettrico, idraulico, biomassa, ecc.) rientrano nel novero degli investimenti ambientali poiché consentono di sfruttare l’energia prodotta (convertendola in energia elettrica) contribuendo alla protezione dell’ambiente, allo sviluppo sostenibile ed alla riduzione delle emissioni di CO2 rispetto all’uso di energia da fonte tradizionale (fossile, come ad esempio gas naturale, gasolio, carbone ecc..). Questo concetto è stato ribadito anche in sentenze emesse da alcune Commissioni Tributarie e da alcune risposte ad interpelli da parte di Direzioni Regionali dell’Agenzia delle Entrate.

Dal punto di vista pratico, l’impatto ambientale è da riferirsi all’effetto positivo generato a prescindere dal fatto che sia o meno in miglioramento dell’all’attività svolta. Per cui ad esempio una New.Co. di scopo per un impianto di energia rinnovabile con totale cessione dell’energia è ammissibile, poiché l’impatto ambientale è dato dal fatto di evitare fonti fossili ed emissioni di CO2Questo concetto è stato ribadito da alcune risposte ad interpelli da parte di Direzioni Regionali dell’Agenzia delle Entrate e anche dalla Direzione Normativa Nazionale dell’Agenzia delle Entrate.

Da quanto sopra descritto, emerge che un impianto di produzione di energia per essere agevolabile deve essere effettivamente entrato in funzione. Infatti, per produrre i suoi effetti ambientali positivi deve necessariamente essere collegato alla rete.

Quindi, ai fini dell'identificazione della decorrenza dell'investimento e dell'anno di competenza, vale la data di entrata in esercizio (riscontrabile in documenti ufficiali quali ad esempio la convenzione con il GSE per le tariffe incentivanti).