Agevolazione

il comma 13 dell’art. 6 della Legge 388/2000 prevede che "La quota di reddito delle piccole e medie imprese destinata a investimenti ambientali, come definiti al comma 15, non concorre a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sul reddito".

In pratica, l’investimento ambientale incrementale viene quindi portato in deduzione della base imponibile IRES o IRPEF (non ai fini Irap).  

L’agevolazione consiste quindi nell’esclusione dalla formazione del reddito imponibile, ai fini delle imposte sul reddito, dell’investimento ambientale incrementale (sovraccosto).

Si tratta cioè di una detassazione, ossia di una variazione in diminuzione da operare in sede di dichiarazione dei redditi. In pratica, il beneficio si concretizza in un risparmio di Ires o Irpef: ad esempio per una società di capitali il beneficio sarà il 27,50% (ovvero l’aliquota IRES) del sovraccosto (cioè la variazione in diminuzione del reddito).

Come chiarito dall'Agenzia delle Entrate, “la detassazione opera indipendentemente dal risultato d’esercizio ottenuto (utile o perdita)" e "poiché determina una variazione in diminuzione del reddito d’impresa, produce tra i suoi effetti anche la possibilità di incrementare la perdita fiscale, che può essere utilizzata nei modi ordinariamente previsti”.

IL BENEFICIO IRES/IRPEF È CUMULABILE CON LE TARIFFE INCENTIVANTI, LE TARIFFE ONNICOMPRENSIVE O I CERTIFICATI VERDI (per il fotovoltaico entro i limiti del 20% del costo dell'impianto).

L’agevolazione è automatica (non bisogna aspettare un’autorizzazione, il meccanismo di fruizione è come quello della Tremonti tradizionale che ben conoscono i commercialisti, con la differenza che in questo caso il valore agevolabile è l’investimento incrementale).