In questo caso la Direzione Provinciale di Torino contestava che “Nel caso in esame l'attività svolta dalla ……. è esclusivamente la produzione di energia elettrica, pertanto la realizzazione dell'impianto fotovoltaico può beneficiare soltanto delle tariffe incentivanti. di cui al "conto energia" volute dal legislatore comunitario e nazionale proprio allo scopo di promuovere e remunerare la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili”.
La CTP evidenzia che “L'iniziativa imprenditoriale intrapresa è da collocare nell'ambito degli investimenti ambientali finalizzati alla riduzione delle emissioni di anidride carbonica, circostanza per la quale la cessione di energia ceduta gode anche del contributo della tariffa incentivante. L' A.E., in un caso analogo, aveva confermato che detto investimento può beneficiare della detassazione degli investimenti di cui all'art. 6 della L. n. 388/2000, ma, in ordine alla cumulabilità di detta tassazione con le tariffe incentivanti rinviava alla valutazione del Ministero dello Sviluppo Economico, il quale, nel 2012, ha confermato la possibilità della cumulabilità. Un'ulteriore conferma della cumulabilità, la ……… l'ha riscontrata nella risposta al proprio interpello del 31/5/2013, pervenuta dall' A.E. - Direzione Regionale del Piemonte, che espone: "Per ciò che concerne la cumulabilità dell'agevolazione prevista per gli investimenti ambientali all'art. 6, commi da 13 a 19, della L. 38812000, con altre misure agevolative - in assenza di una specifica previsione finalizzata a disciplinare tale aspetto – la stessa deve ritenersi fruibile anche in presenza di altri incentivi".
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