Si tratta di appello della contribuente avverso la sentenza Ascoli Piceno febbraio 2017, che ha rigettato il ricorso avverso l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2010.
L'Ufficio aveva disconosciuto una variazione in diminuzione di euro 4.403.520 connessa alla Tremonti ambiente e la CTP ha condiviso tale indirizzo, affermando in particolare che dal costo dell'investimento ambientale andava dedotta la tariffa incentivante (c.d. conto energia).
Al riguardo la Commissione di secondo grado precisa che "l'unica normativa di riferimento avente forza di legge è costituita esclusivamente dai commi articoli 13, 15 e 16 dell'art. 6 della Legge 388/2000…
Orbene le sopra riportate prescrizioni della tale normativa statale non impongo affatto l'indicazione in nota integrativa dell'investimento ambientale incrementale, con la nozione di costo ambientale adottata e dei criteri di calcolo, l'iscrizione dell'investimento ambientale incrementale in apposita voce dello stato patrimoniale "immobilizzazione tecniche ambientali", come preteso dall'ufficio e indicato a pagina 6 dell'avviso di accertamento.
Né tanto meno i commi 15 e 16 vanno essere integrati dalla disciplina comunitaria richiamata nella suddetta Risoluzione n. 226/E, secondo cui i costi ammissibili devono essere calcolati al netto dei vantaggi apportati dall'eventuale aumento di capacità, risparmi di spesa ottenuti nei primi cinque anni di vita dell'impianto e delle produzioni accessorie aggiuntive realizzate nell'arco dello stesso periodo quinquennale (così a pag. 7 dell'avviso di accertamento). Per contro, ove si volesse riempire il vuoto normativo, è, semmai, applicabile il Regolamento CE n. 800 del 6 agosto 2008, che disciplina la specifica materia in esame, indicando alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune, in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato; ed infatti all'art. 1, comma primo, lettera d) è espressamente indicato, come campo di applicazione del Regolamento, quello degli aiuti per la tutela dell'ambiente e l'art. 23, rubricato "Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, così dispone: ….; 3. I costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti sostenuti dal beneficiario rispetto ai costi connessi ad una centrale elettrica tradizionale o ad un sistema di riscaldamento tradizionale di pari capacità in termini di produzione effettiva di energia. I costi ammissibili vengono calcolati come previsto all'articolo 18, paragrafi 6 e 7 e senza prendere in considerazione i vantaggi e i costi operativi."
Ed è superfluo rammentare che per il disposto dell'art. 288, par. 2, TUFE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea) "Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Orbene, premesso che il c.d. "approccio incrementale" - che individua la quota di reddito detassata - è definito dal comma 15 dell'art. 6 della Legge 388/2000 (legg. sopra), come il costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali, quale differenziale tra il costo dell'investimento di un impianto "ambientale" (cioè rispettoso dell'ambiente) rispetto a quello di un impianto tradizionale, la Commissione deve concludere, sulla base dell'esame complessivo della normativa sopra riportata, che la società appellante ha correttamente indicato nei bilanci (legg. all. 5 al ricorso) il costo di acquisto dell'impianto fotovoltaico a salvaguardia dell'ambiente (A), il costo dell'impianto tradizionale (B), i flussi dei ricavi per 3 anni (C) ed il flusso dei costi per 3 anni, null'altro essendo richiesto".
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