Una società di scopo aveva realizzato nel 2011 un impianto termoelettrico a biomassa, e stante le note problematiche interpretative connesse all'evoluzione della normativa alla cumulabilità, inizialmente non si era avvalsa della detassazione ambientale.
Dopo averci incaricato di espletare tutte le formalità necessarie, in data 9 settembre 2015 è stata presentata apposita istanza di interpello. A seguito delle precisazioni della Direzione Provinciale di Bolzano contenute nell'istanza di interpello, veniva elaborata dal nostro ingegnere la perizia dell'investimento ambientale e la società provvedeva a riapprovare il bilancio 2011 e inserire la variazione in diminuzione nel Unico 2012, che ha riverberato i suoi effetti fino al periodo d'imposta 2014.
Di conseguenza, veniva presentata in data 15/06/2016 istanza di rimborso IRES per un importo di € 2.397.427,00.
Nonostante la risposta all'interpello, la Direzione Provinciale di Bolzano oppone silenzio diniego, e quindi si presenta ricorso.
A quel punto l'Ufficio solleva tutta una serie di contestazioni, molte delle quali anche in netto contrasto con la risposta all'interpello. In particolare, l'Ufficio contesta un difetto di perizia nel raffronto con la centrale tradizionale in termini di parità di capacità di produzione e il (presunto) mancato inserimento del costo del combustibile (che invece era inserito).
La Commissione osserva: "Relativamente alle ulteriori ragioni opposte dall’Agenzia delle Entrate di Bolzano per negare il rimborso.. (difetto di perizia)… il Collegio non può che condividere facendole proprie, le argomentazioni esposte sul punto della ricorrente a pagg. 11 e segg. Delle “Memorie illustrative di replica alle controdeduzioni dell’Ufficio”. In particolare poiché l’art. 6, comma 17, della legge n. 388/2000 demanda la MISE il controllo dell’investimento ambientale, se (come succede nella quasi totalità dei casi) il Ministero nulla eccepisce, scatta il principio del “legittimo affidamento” sulla spettanza dell’agevolazione, che non può pertanto essere disconosciuto da un Ufficio quale l’Agenzia delle Entrate il quale, in materia, non ha alcuna competenza. All’Agenzia delle Entrate spetta invece il controllo dei parametri contabili riguardanti l’importo detassabile. Nel caso oggetto di esame peraltro, la stessa Agenzia delle Entrate di Bolzano nella risposta all’interpello della società sopra citato, aveva puntualizzato che “la questione della riconducibilità ambientale dell’impianto “Termoelettrico alimentato a biomassa tra gli investimenti ambientali non concerne l’interpretazione di natura tributaria ed è, pertanto, da ritenersi inammissibile”. Ma anche a prescindere dall’assorbente circostanza di cui sopra circa il difetto di competenza all’Agenzia delle Entrate a giudicare la riconducibilità ambientale dell’investimento, le alquanto generiche (e quindi già di per sé poco convincenti) contestazioni di natura tecnica espresse sul punto dall’Ufficio nelle proprie controdeduzioni non appaiono condivisibili, alla luce di quanto segue: a) il metodo di calcolo matematico per l’analisi dei progetti di investimento per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili al fine di determinare i costi ammissibili al finanziamento pubblico nel rispetto della disciplina comunitaria degli Aiuti di Stato, predisposto dalla Regione Toscana (e che stato seguito nella perizia depositata dalla soc. .... odierna ricorrente), costituisce un documento del tutto autorevole atteso che lo stesso è stato valutato proprio dalla Commissione Europea; b) lo schema di calcolo contenuto nella perizia redatta dal tecnico libero professionista incaricato dalla società (ing. ......) è già stato sostanzialmente validato da varie pronunce di Commissioni Tributarie provinciali o regionali, tutte dimesse agli atti di causa... Il Collegio ritiene il silenzio rifiuto illegittimo".
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