L’agenzia delle Entrate non può introdurre nuovi adempimenti attraverso una circolare: non si tratta, infatti, di una fonte normativa e pertanto non può disciplinare situazioni e circostanze non espressamente previste per legge. A confermare questo principio è la Corte di cassazione con un’ordinanza.
Nel caso specifico, l’agenzia delle Entrate ha recuperato, con specifico atto, un credito di imposta utilizzato da un contribuente perché sulla fattura di acquisto del bene non era stata apposta la dicitura "bene acquistato con il credito di imposta di cui all’articolo 8, legge 388/2000".
Il contribuente ha proposto ricorso avverso il provvedimento, eccependo, tra i diversi motivi, che la previsione di revoca in assenza della dicitura era contenuta solo in una circolare, ma non nella norma disciplinante il credito. Il giudice di primo grado ha confermato le ragioni dell’impresa, ma in appello la decisione è stata riformata in favore dell’amministrazione. Il contribuente ha presentato ricorso per Cassazione lamentando, in estrema sintesi, un’errata applicazione della norma sul credito di imposta, atteso che l’assenza della dicitura sulle fatture non poteva comportare la revoca del beneficio.
La Suprema corte ha innanzitutto rilevato che la CTR ha confermato la revoca dell’agevolazione solo per l’assenza della dicitura sulla relativa fattura di acquisto, considerandolo cioè un adempimento di natura sostanziale e non meramente formale.
Tale previsione era contenuta in due circolari (41/2001 e 38/2002 dell’agenzia delle Entrate), secondo le quali l’inosservanza dell’obbligo comportava la decadenza dal beneficio. Tuttavia i giudici di legittimità hanno evidenziato che le circolari in materia tributaria non sono fonte del diritto e non possono imporre al contribuente adempimenti non previsti dalla legge. Tanto meno possono istituire cause di revoca di un’agevolazione fiscale non espressamente contenute in una norma (questo del resto era già stato sancito dalla Cassazione nel 2013).
L’articolo 8 della legge 388/2000 prevedeva l’emanazione di specifici decreti ministeriali attuativi, necessari per la regolamentazione delle verifiche sulla corretta applicazione della norma. Tale previsione, però, non fornisce alcun fondamento che consenta l’introduzione di una causa di revoca attraverso una circolare.
La decisione conferma l’interpretazione in materia di valenza delle circolari dell’Agenzia rispetto al testo normativo. Non di rado, infatti, i documenti di prassi non si limitano a una mera interpretazione della norma, ma introducono adempimenti o “chiarimenti” non espressamente previsti.
Non di rado vale anche nel caso della Tremonti ambientale. Infatti, la sentenza degli ermellini conferma quanto da sempre noi sostenuto: le arbitrarie interpretazioni e aggiunte al testo di legge effettuate dalla Risoluzione dell'Agenzia delle Entrate n. 226/E del 2002 non valgono nulla, perchè non contenute appunto nella legge.
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