CTP Reggio Emilia - Ok alla Circolare 31/E del 2013. Non competenza sulla cumulabilità

in questo caso (nostra perizia) la Direz. Prov. di Reggio Emilia disconosceva l’applicazione della Circolare 31/E/2013 perché “non si è in presenza di alcun “errore contabile”, dal momento che non vi è stata alcuna impropria o mancata applicazione di un principio contabile, né di errori matematici, nè di erronee interpretazioni di fatti o negligenze”. Il Collegio della  Comm. Trib. Prov. di Reggio nell’Emilia, invece, “ritiene fondate le argomentazioni di parte ricorrente. Invero, la dichiarazione dei redditi è sempre ritrattabile anche nel termine di cui all’Avviso di accertamento, nel rispetto del principio di uguaglianza. Nel caso di specie trova applicazione il dettato della Circ. n. 31/E del 24.09.2013, ... atteso che trattasi di una errata interpretazione di una norma di legge... Tale comportamento deve essere ritenuto del tutto assimilabile ad una impropria, errata applicazione di un principio contabile. A sostegno di quanto appena detto vi sono atti della stessa amministrazione finanziaria,... nonché pareri di diverse Direzioni Regionali.... Da ultimo, si è espressa la C.C. che ha affrontato il tema dell’emendabilità, in via generale, di qualsiasi errore di fatto o di dritto contenuto nella dichiarazione reddituale resa dal contribuente all’Amministrazione Finanziaria”.

 

Inoltre, in accertamento la Direz. Prov. di Reggio Emilia contestava anche la cumulabilità ma, una volta arrivati in Commissione Tributaria, riconosceva la non competenza dell'Agenzia delle Entrate a pronunciarsi sulla cumulabilità, in ossequio alla Risoluzione 58/E del 2016.

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