La società ricorrente impugnava l’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Treviso. L’Ufficio in particolare riteneva che il calcolo del beneficio fiscale avrebbe dovuto tener conto dello scomputo per intero dei ricavi derivanti dalla tariffa incentivante nei primi cinque anni di vita dell’intero impianto fotovoltaico.
La CTP di Treviso accoglieva nel merito il ricorso, annullando la ripresa dell’avviso di accertamento relativa all'indebita fruizione di agevolazione fiscale (vedi CTP Treviso - Si applica il Reg. CE 800/2008)
L'Ufficio appella la sentenza riproponendo le stesse motivazioni.
I giudici ribadiscono la legittimità dell’applicazione, ai fini del calcolo incrementale con cui si stima l’investimento ambientale, del Regolamento 800, che ritengono prevalente rispetto alla Disciplina Comunitari 2008/C 82/01: “.... Correttamente la CTP ha ritenuto prevalente la disposizione comunitaria che impone di tener conto dei costi ammissibili senza scomputare i vantaggi economici derivanti dai primi cinque anni di vita dell’investimento ambientale... L’Ufficio invece sostiene che ai fini dell’individuazione del reddito detassabile, la società avrebbe dovuto scomputare per intero i ricavi derivanti dalla tariffa incentivante nei primi cinque anni di vita dell’impianto fotovoltaico, .... Tuttavia dalla lettura dell’art. 6 si evince che il legislatore non ha previsto che, ai fini del calcolo del reddito tassabile, il costo dell’investimento ambientale vada ridotto per tenere conto dei vantaggi ottenuti nei primi cinque anni di vita dell’impianto…”
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