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11 aprile 2019
L’Agenzia delle Entrate in numerosi casi ha contestato la detassazione ambientale poichè la ritiene non cumulabile con il conto energia. Giuridicamente può farlo? La risposta è NO. L’Agenzia delle Entrate non è organo competente in materia, per sua stessa ammissione ufficiale. La valutazione sulla cumulabilità spetta solo ai Giudici e al limite in subordine al MiSE - Ministero dello Sviluppo Economico (come vedremo meglio in realtà lo stesso MiSE dice che non spetta al Ministero la...
16 maggio 2017
L’Ufficio contesta l’inclusione degli ammortamenti tra i costi operativi, asserendo che "l’avviso di accertamento, trova fondamento nella corretta interpretazione delle disposizioni di legge e sulle regole contenute nella risoluzione dell’Agenzia delle Entrate n. 226/2002... che riesce a fornire all’interprete gli strumenti operanti necessari alla corretta applicazione alla lettera della legge anche alla luce della normativa comunitaria... prese in considerazioni anche dal perito di...
30 marzo 2017
In questo caso si tratta di un investimento in un impianto fotovoltaico con tariffa incentivante DM 06/08/2010 (III conto energia), in un contenzioso per silenzio rifiuto a istanza di rimborso. L’Ufficio contestava “in via preliminare la non cumulabilità del terzo conto energia con l’agevolazione di cui all’art. 6 della L. n. 388/2000”. La Commissione, “dopo attento esame della documentazione allegata e, quindi, allo stato degli atti, e, dopo l’audizione sia della parte...
28 febbraio 2017
Nell’ambito di un contenzioso in cui l’Ufficio contestava l'inserimento, all’interno dei costi, della voce delle quote di ammortamento, la CTP Verona evidenzia che “rilevato che al caso di specie deve applicarsi la disciplina di cui al Regolamento CE n. 800/2008 del 6.8.2008 e che appare necessario disporre il CTU affinché il consulente d'ufficio, visti gli atti, i documenti e i luoghi di causa, sentite le parti o i terzi, acquisite le necessarie informazioni presso gli uffici...
16 dicembre 2016
L'Agenzia delle Entrate di Treviso ha accolto l'applicazione della Circolare 31/E_2013 a seguito di Avviso Bonario da controllo automatizzato delle dichiarazione dei redditi. Nel merito, il nostro cliente ha realizzato nel 2011 un impianto fotovoltaico sul tetto del proprio opificio, e nel 2014 ha applicato la Circolare 31/E_2013 per il recupero della detassazione così come calcolata nella nostra perizia, pari a € 919.946,88 con conseguente beneficio Ires di € 252.985,39. A seguito della...
18 novembre 2016
I Giudici della C.T.P. Treviso così decidono: “… Poiché la disciplina dei suddetti incentivi però rientra nella competenza del suddetto Ministero, spetta a tale autorità ogni valutazione in ordine all'attuazione della relativa normativa, anche per quanto concerne la sussistenza di eventuali limiti di cumulabilità, nonché riguardo la modalità di applicazione degli stessi. Ne consegue che non spetta all'Agenzia delle Entrate di pronunciarsi sul cumulo delle misure fiscali con le...
08 luglio 2015
La società ricorrente impugnava l’avviso di accertamento dell’Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Treviso. L’Ufficio in particolare riteneva che il calcolo del beneficio fiscale avrebbe dovuto tener conto dello scomputo per intero dei ricavi derivanti dalla tariffa incentivante nei primi cinque anni di vita dell’intero impianto fotovoltaico. La CTP di Treviso accoglieva nel merito il ricorso, annullando la ripresa dell’avviso di accertamento relativa all'indebita...
24 febbraio 2014
L'Agenzia delle Entrate sosteneva che in base alla normativa interna tutt’ora vigente, bisogna conto dei vantaggi/costi operativi per un periodo di cinque anni. La CTP osserva che “l’impostazione seguita nell’avviso di accertamento trova supporto nella risoluzione n. 226 dell’11 luglio 2002, ove l’Agenzia ha sostenuto la tesi che per la determinazione della quota di reddito da agevolare, ai sensi della legge sopra richiamata, occorrerebbe seguire l’impostazione della “Disciplina...
30 luglio 2013
La Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, facendo sue le sentenze della C.T.P. di Reggio Emilia e della C.T.P. di Verona, afferma la sussistenza dell’investimento ambientale, così come determinato nella perizia asseverata e giurata di parte, anche nel caso in cui la stessa non abbia tenuto in considerazione le riduzioni supplementari a rettifica dell’ammontare della misura agevolabile dell’investimento: “… “a sentenza sia della C.T.P. di Reggio Emilia, sia della C.T.P. di...