Una società di scopo aveva realizzato nel 2011 un impianto termoelettrico, e stante le note problematiche interpretative connesse all'evoluzione della normativa alla cumulabilità, inizialmente non si era avvalsa della detassazione ambientale.
Dopo averci incaricato di espletare tutte le formalità necessarie, in data 9 settembre 2015 è stata presentata apposita istanza di interpello. A seguito delle precisazioni della Direzione Provinciale di Bolzano contenute nell'istanza di interpello, veniva elaborata dal nostro ingegnere la perizia dell'investimento ambientale e la società provvedeva a riapprovare il bilancio 2011 e inserire la variazione in diminuzione nel Unico 2012, che ha riverberato i suoi effetti fino al periodo d'imposta 2014.
Di conseguenza, veniva presentata in data 15/06/2016 istanza di rimborso IRES per un importo di € 2.397.427,00.
Nonostante la risposta all'interpello, la Direzione Provinciale di Bolzano oppone silenzio diniego, e quindi si presenta ricorso.
A quel punto l'Ufficio solleva tutta una serie di contestazioni, molte delle quali anche in netto contrasto con la risposta all'interpello. In particolare, l'Ufficio contesta la possibilità di avvalersi della detassazione per imprese che vendono l'energia prodotta, giustificandola con una Nota del MiSE del settembre 2011 del quale ne distorce il significato e che, oltretutto, non è un documento ufficiale e quindi non è fonte del diritto.
La Commissione osserva: "Orbene, pur avendo la ricorrente optato per un comportamento prudenziale, peraltro caldeggiato dall'Agenzia delle Entrate, seguendo la procedura dell'istanza di rimborso ex art. 38 DPR 602/78 anzichè quella più "rischiosa" della dichiarazione dei redditi integrativa "a favore" con successiva compensazione, l'Agenzia medesima, citando la nota del Ministero Sviluppo Economico prot. 18485 dd. 15 settembre 2011, giustifica il silenzio rifiuto sostenendo che sarebbero escluse dall'agevolazione le società che producono energia per la vendita (senza autoconsumo).
Si tratta di interpretazione, a parere di questi giudici, pretestuosa ed infondata atteso che: a) in base all’orientamento consolidato di legittimità (cfr, tra le altre, Cass. Sez. Trib. n. 5137 dd. 5/03/2014), l’interpretazione della normativa tributaria contenuta in circolari o risoluzioni ministeriali non costituiscono fonte del diritto e pertanto non sono vincolanti né per i contribuenti né per i giudici; b) la tesi dell’Agenzia non trova alcun riscontro nella lettera della legge (che nulla dispone in merito); c) le risposte a numerosi interpelli di diverse Direzioni regionali dell'Agenzia delle entrate (acronimo: DRE) quali: la DRE Toscana (interpello marzo 2012), la DRE Marche (interpello luglio 2012), la DRE Lombardia (interpello giugno 2014), la DRE Liguria (interpello giugno 2015 e la DRE Basilicata (interpello aprile 2017) hanno escluso che la circostanza di cui sopra costituisca un impedimento per fruire dell'agevolazione; d) in tal senso si sono espresse anche diverse Commissioni tributarie di merito (vedasi socimentazione depositata agli atti)... Il Collegio ritiene il silenzio rifiuto illegittimo".
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