Il caso riguarda una società di scopo per la realizzazione di una centrale idroelettrica.
L'Agenzia delle Entrate di Aosta contesta l'emendabilità della dichiarazione dei redditi a posteriori con una dichiarazione a favore oltre i termini ordinari perchè nella fattispecie non si trattava di errore contabile, bensì di opzione agevolativa rimessa alla scelta del contribuente, senza che vi fosse alcun dubbio sulla cumulabilità di tale agevolazione con altre misure agevolative per gli impianti diversi dal fotovoltaico. Inoltre, contesta la tipologia dell'investimento tradizionale alternativo e la sua quantificazione (bassa e approssimativa), e l'inserimento, nella formula di calcolo, tra i costi operativi, dell'importo delle rate di leasing.
I Giudici ritengono, richiamando anche altre sentenze da noi prodotte, che "appare corretto qualificare come errore contabile, generato dall'incertezza della normativa Tremonti ambientale, la mancata esposizione in nota integrativa dell'investimento ambientale agevolabile... provvedendo alla correzione dei dati contabili secondo le modalità della circolare dell'Agenzia delle Entrate del 24 settembre 2013, n. 31/E".
Per ciò che riguarda la contestazione sull'investimento tradizionale alternativo, il Collegio "ritiene che tali rilievi siano formulati genericamente e non contengano una precisa contrapposizione in termini tecnici tale da confutare il percorso valutativo attuato dalla perizia versata in giudizio, che, al contrario, appare chiara, logica, esaustiva, e quindi del tutto condivisibile anche sotto il profilo del quadro normativo di riferimento".
Infine, "non accoglibile appare il rilievo mosso dall'Ufficio in merito all'asserito non corretto inserimento delle rate di leasing tra i costi operativi. Infatti, come evidenziato già da altra copiosa e recente giurisprudenza tributaria - che ha esaminato fattispecie analoghe proprio in punto correttezza della metodologia di calcolo utilizzata dal medesimo perito della società qui ricorrente - giurisprudenza condivisa da questo Collegio, "dalla disciplina normativa nazionale e comunitaria non si rinvengono sbarramenti alla procedura di calcolo seguita che include i costi di ammortamento tra i costi operativi", anzi semmai dalla previsione della normativa italiana si può desumere, al contrario, che "i costi di ammortamento rientrano a pieno titolo tra i cd. costi operativi". Inoltre, anche con riferimento a questo profilo, il percorso valutativo attuato dalla perizia versata in giudizio appare logico e rispettoso dei limiti consentiti dalla detrazione dell'investimento ambientale. Pertanto, il calcolo di detassazione ambientale formulato per conto della società ricorrente deve ritenersi corretto".
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