La sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia del giugno 2016 è divenuta definitiva in quanto non appellata dall'Agenzia delle Entrate (sentenza passata in giudicato).
Inoltre, il MEF (Ministero dell'Economia e delle Finanze), socio unico del GSE, ha pubblicato tale sentenza ad "Uso Ricerca e Studi", in sostanza dando ulteriore valore probatorio alla sentenza.
L'accertamento contestava l'avvenuto investimento ambientale e riconosceva illegittima la cumulabilità con il III° conto energia.
La CTP di Milano, con sentenza del marzo 2015, accoglieva il ricorso del contribuente, avverso la quale proponeva appello la Direzione Provinciale delle Entrate di Milano.
la CTR Lombardia, ricordando che nonostante, nel frattempo, il cosiddetto “decreto crescita” (D.L. n. 83/2012) entrato in vigore il 26 giugno 2012 ha abrogato la deduzione degli investimenti ambientali e quindi è possibile accedere alle agevolazioni fiscali previste per gli investimenti utili a preservare l’ambiente realizzati prima dell'abrogazione, ha ritenuto legittimo il cumulo della tariffa incentivante prevista dal c.d. III° Conto energia (D.M. 6 agosto 2010, ripreso dal IV° conto energia): “La conclusione a cui si perviene è che il cumulo della tariffa incentivante del Conto energia con la detassazione ambientale è legittimo per gli investimenti, come nel caso di specie, completati entro la data del 26/06/2012. L’appello dell’Ufficio deve essere pertanto rigettato e la sentenza impugnata deve trovare conferma”.
Quindi cumulabili tutti i conti energia per gli investimenti fino all’abrogazione della Tremonti ambientale.
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