CTP Treviso - Cumulabilità III e IV conto energia e non competenza dell'Agenzia delle Entrate in materia

La società ricorrente impugna gli avvisi di accertamento con cui l'Agenzia delle Entrate, Direzione Provinciale di Treviso, riprende a tassazione parte dell'agevolazione fiscale (Tremonti ambientale) relativa alla costruzione di quattro impianti fotovoltaici per la conversione delle radiazioni solari in energia elettrica. In particolare secondo l'Ufficio il disconoscimento parziale riguarda il secondo conto energia per gli impianti realizzati dal 2010, il terzo acconto energia per l'impianto realizzato sempre nell'anno 2010, ed il quarto conto energia per l'impianto realizzato nel 2011.

 

L'art. 6, commi 13-19 della legge 388/2000 non reca alcuna specifica previsione finalizzata a disciplinare la cumulabilità dell'agevolazione fiscale citata con altre misure agevolative. Ne consegue che la cumulabilità richiamata deve ritenersi usufruibile anche in presenza di altre misure di favore, salvo che le norme disciplinanti le altre misure non dispongano diversamente.

Nel caso degli impianti fotovoltaici si è posto il problema della cumulabilità dell'agevolazione fiscale con gli incentivi "conto energia" disciplinati da vari decreti del Ministero dello Sviluppo Economico. Poiché la disciplina dei suddetti incentivi però rientra nella competenza del suddetto Ministero, spetta a tale autorità ogni valutazione in ordine all'attuazione della relativa normativa, anche per quanto concerne la sussistenza di eventuali limiti di cumulabilità, nonché riguarda la modalità di applicazione degli stessi. Ne consegue che non spetta all'Agenzia delle Entrate di pronunciarsi sul cumulo delle misure fiscali con le agevolazioni di natura non tributaria e di cui al cosiddetto "conto energia".

L'assunto è confermato dalla stessa Agenzia delle Entrate, con risoluzione n. 58/E del 20.7.2016: cumulabilità dell'agevolazione cosiddetta "Tremonti ambientale" con le agevolazioni previste dai cosiddetti "conti energia".

Peraltro il DLgs. 28/2011 sull'energia da fonti rinnovabili, con una norma di interpretazione autentica, ha chiarito che il divieto di cumulo con altri incentivi previsti dalla Finanziaria per il 2008 non si applichi alla detassazione di cui all'agevolazione in questione.

Da quanto sovraesposto ritiene il Collegio, non essendovi una normativa che abbia disciplinato la questione della cumulabilità ed escluso la stessa per la "Tremonti Ambientale" e la tariffa incentivante di cui all'art. 6 L. 388/00 e stante il riconoscimento della stessa Agenzia delle Entrate che tale agevolazione non rientra nella propria competenza, il ricorso va accolto.

 

Un'altro tassello a dimostrazione che il nostro approccio e le nostre elaborazioni sono corrette.

 

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