A conferma della qualità del supporto da noi svolto, evidenziamo che la CTP di Perugia, a fronte di un ricorso di un’azienda da noi assistita per silenzio diniego su istanza di rimborso nel giugno 2013, alla quale poi l’Agenzia delle Entrate ha posto (in seguito al ricorso) tutta una serie di eccezioni, ha “demolito” tutte le eccezioni.
per i Giudici “… occorre rilevare che l’art. 23, comma 7 del D.L. 22-6-2012 n. 83, conv. N L. 7-8-2012 n. 134 ha abrogato, a far data dal 26-6-2012, le disposizioni di cui all’art.6, commi da 13 a 19, della L. n. 388/2000 . Il comma 11 del citato art. 23 dispone peraltro che i procedimenti avviati in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto-legge sono disciplinati, ai fini della concessione e dell’erogazione delle agevolazioni e comunque fino alla loro definizione, dalle disposizioni delle leggi di cui all’Allegato 1 e dalle norme di semplificazione recate dal presente decreto-legge. È perciò evidente che al momento della nuova deliberazione sul bilancio 2008, cioè nel giungo 2013, le disposizioni di legge invocate non erano più in vigore, né risultava avviato alcun “procedimento” agevolativo, ma tuttavia tale situazione non incide sulla spettanza del diritto vantato dalla …., che non sorge in virtù dell’approvazione del bilancio, ma in forza di una disposizione di legge vigente nel periodo fiscale cui fa riferimento la richiesta di rimborso”
Per ciò che riguarda i calcoli, o Giudici affermano il “valore probatorio” della perizia, la sua “logicità e correttezza tecnica intrinseca” e pertanto ritenendola “corretta e condivisibile”, per cui “applicando criteri tecnici del tutto pertinenti, la perizia ha correttamente calcolato il costo dell’investimento ambientale ed il beneficio fiscale massimo ottenibile”. L’Agenzia delle Entrate, non avendo evidentemente alcun appiglio tecnico cui appellarsi, ha richiesto, in subordine, l’ammissione di una consulenza tecnica d’ufficio per il calcolo incrementale. La commissione ha “ritenuto del tutto superflua tale richiesta”. Innanzi tutto perché “la resistente non opera una contestazione specifica della complessa ed argomentata perizia, limitandosi a sollevare perplessità di carattere metodologico, il chè già renderebbe inammissibile un ulteriore accertamento.. In concreto, poi, come si è già detto, la perizia giurata ha fornito un escursus ampio delle proprie conclusioni, sia sotto il profilo normativo di riferimento, del tutto condivisibile, sia sotto il profilo tecnico-scientifico, illustrando dettagliatamente il percorso valutativo attuato sula scorta della normativa suddetta..”.
In conclusione, il ricorso è stato accolto in toto disponendo che l’Agenzia delle Entrate effettui il rimborso.
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