La Commissione Tributaria Provinciale di Treviso, facendo sue le sentenze della C.T.P. di Reggio Emilia e della C.T.P. di Verona, afferma la sussistenza dell’investimento ambientale, così come determinato nella perizia asseverata e giurata di parte, anche nel caso in cui la stessa non abbia tenuto in considerazione le riduzioni supplementari a rettifica dell’ammontare della misura agevolabile dell’investimento: “… “a sentenza sia della C.T.P. di Reggio Emilia, sia della C.T.P. di Verona, riconoscono come prova sufficiente la relazione tecnica, per fruire della detassazione ambientale di cui alla legge n. 388/2000, art. 6, comma 13 – 19". In particolare, nella prima sentenza, con riguardo alla mancata e dettagliata indicazione dei calcoli sui vantaggi in termini di futuri risparmi di spesa, il giudice, osserva : “la legge 388/2000 non condiziona in alcun modo l’incombenza di indicare i vantaggi annui in termini di risparmi..”. La sentenza evidenzia poi che la stessa prassi amministrativa (contenuta nelle citate Risoluzioni dell’Agenzia delle Entrate) ha evidenziato l’opportunità (e non certo l’obbligatorietà) di tale pratica.
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