La Commissione precisa innanzi tutto che " l'unica normativa di riferimento avente forza di legge è costituita esclusivamente dai commi articoli 13, 15 e 16 dell'art. 6 della Legge 388/2000… ".
Secondo i Giudici "Orbene, le sopra riportate prescrizioni della tale normativa statale non impongo affatto l'indicazione in nota integrativa dell'investimento ambientale incrementale… Né tanto meno i commi 15 e 16 vanno essere integrati dalla disciplina comunitaria richiamata nella suddetta Risoluzione n. 226/E, secondo cui i costi ammissibili devono essere calcolati al netto dei vantaggi apportati dall'eventuale aumento di capacità, risparmi di spesa ottenuti nei primi cinque anni di vita dell'impianto e delle produzioni accessorie aggiuntive realizzate nell'arco dello stesso periodo quinquennale (così a pag. 7 dell'avviso di accertamento). Per contro, ove si volesse riempire il vuoto normativo, è, semmai, applicabile il Regolamento CE n. 800 del 6 agosto 2008, che disciplina la specifica materia in esame, indicando alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune, in applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato; ed infatti all'art. 1, comma primo, lettera d) è espressamente indicato, come campo di applicazione del Regolamento, quello degli aiuti per la tutela dell'ambiente e l'art. 23, rubricato "Aiuti agli investimenti per la tutela dell'ambiente per promuovere la produzione di energia da fonti rinnovabili, così dispone: ….; 3. I costi ammissibili corrispondono ai sovraccosti sostenuti dal beneficiario rispetto ai costi connessi ad una centrale elettrica tradizionale o ad un sistema di riscaldamento tradizionale di pari capacità in termini di produzione effettiva di energia. I costi ammissibili vengono calcolati come previsto all'articolo 18, paragrafi 6 e 7 e senza prendere in considerazione i vantaggi e i costi operativi" Ed è superfluo rammentare che nel disposto dell'art. 288, par. 2, TUFE (Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea) "Il regolamento ha portata generale. Esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Orbene, premesso che il c.d. "approccio incrementale" - che individua la quota di reddito detassata - è definito dal comma 15 dell'art. 6 della Legge 388/2000 (legg. sopra), come il costo di acquisto delle immobilizzazioni materiali, quale differenziale tra il costo dell'investimento di un impianto "ambientale" (cioè rispettoso dell'ambiente) rispetto a quello di un impianto tradizionale, la Commissione deve concludere, sulla base dell'esame complessivo della normativa sopra riportata, che la società appellante ha correttamente indicato nei bilanci (legg. all. 5 al ricorso) il costo di acquisto dell'impianto fotovoltaico a salvaguardia dell'ambiente (A), il costo dell'impianto tradizionale (B), i flussi dei ricavi per 3 anni (C) ed il flusso dei costi per 3 anni, null'altro essendo richiesto”
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