L'Agenzia delle Entrate di Cuneo emette cartella di pagamento contestando la cumulabilità della tariffa incentivante del IV conto energia con la detassazione ambientale.
La C.T.P. di Cuneo accoglie il ricorso della società annullando l’atto impugnato.
L'Ufficio interpone appello.
Per la C.T.R. "… Sulla base degli atti e delle risultanze documentali, nonché delle difese svolte in contradditorio, ritiene la Commissione che la sentenza impugnata debba essere confermata con rigetto dell’infondata impugnazione interposta…. Nel merito, privo di fondamento risulta il motivo d’appello proposto dall’Ufficio circa la non cumulabilità della tariffa incentivante del IV conto energia con la detassazione ambientale, per le ragioni chiaramente esposte nella motivazione della sentenza gravata…. A posteriori questa ricostruzione è avvalorata dal V conto energia (decreto del Ministro dello Sviluppo economico del 5 luglio 2012) il cui articolo 19 ha sancito in modo espresso che “il limite di cumulabilità previsto nel II conto energia” si applica anche alla detassazione… la disposizione del V conto energia da ultimo menzionata costituisce una norma di interpretazione la quale – come noto – ha carattere interpretativo ed è dunque applicabile anche retroattivamente agli impianti soggetti a conti energetici precedenti”…. Risulta da ultimo infondato anche il motivo d’appello con cui l’Ufficio afferma l’inemendabilità della dichiarazione dei redditi, per assenza di pertinenza al caso di specie, posto che la dichiarazione integrativa di cui trattasi, come ebbero ad affermare i primi Giudici…venne presentata entro il termine di scadenza della presentazione del modello unico dell’anno successivo (modello unico 2012 avente scadenza 30 settembre 2013)”.
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