Una società nel corso degli esercizi 2009 e 2011 ha realizzato investimenti per l'acquisizione di quattro impianti idroelettrici.
L'Agenzia delle Entrate contesta la cumulabilità della Tremonti con la tariffa onnicomprensiva.
Per la Commissione “In relazione alla cumulabilità dell'agevolazione "Tremonti Ambiente" con i conti energia, l'Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 58/E/2016 del 20.7.2016, ha dedotto sostanzialmente che l'Agenzia delle Entrate non è competente a pronunciarsi sul cumulo della misura fiscale con le agevolazioni di natura non tributaria di cui al cosiddetto "conto energia", essendo competente il Ministero dello sviluppo Economico; e tale assunto questa C.T. Prov. lo ritiene valido nei confronti di tutti gli impianti che producono energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili, quand'anche la Risoluzione n. 58/E/2016 prenda lo spunto da richieste di contribuenti inerenti ad un impianto fotovoltaico. Questa netta presa di posizione dell'Agenzia delle Entrate rende superfluo l'esame di tutte le considerazioni addotte, sia dalla società Ricorrente sia dall'Ufficio, in relazione alla cumulabilità, o non cumulabilità, fra le agevolazioni fiscali e le tariffe omnicomprensive, in quanto l'Ufficio (emanazione periferica dell'Agenzia delle Entrate) non è competente a pronunciarsi sul cumulo fra agevolazioni di natura tributaria e le agevolazioni di natura non tributaria (quali le tariffe omnicomprensive); se la società Ricorrente ha commesso delle irregolarità nell'usufruire delle tariffe omnicomprensive sarà l'ente competente, il Ministero dello Sviluppo Economico, a vigilare ed eventualmente sanzionare l'illecito comportamento (se posto in essere); l'Ufficio deve limitarsi a pronunciarsi sull'agevolazione di natura tributaria. Questa C.T. Prov., di conseguenza, ritiene non rilevante ai fini del presente giudizio il problema della cumulabilità, o non cumulabilità, fra l'agevolazione di natura tributaria "Tremonti Ambiente" e le agevolazioni di natura non tributaria (tariffe omnicomprensive)”.
Scrivi commento