CTP Firenze - Ok alla circolare 31/E, la normativa non prevede una volontà discrezionale a pena di decadenza

Un nostro cliente, a fronte della realizzazione di un impianto fotovoltaico entrato in esercizio nel 2011, stante l’incertezza sulla cumulabilità, in via prudenziale non usufruiva della detassazione. Chiariti gli aspetti sulla cumulabilità, ha proceduto a far periziare il valore dell’investimento agevolabile - perizia del nostro ingegnere -  e presentato dichiarazione integrativa di sintesi Unico 2014 in considerazione di quanto disposto dalla circolare 31/E del 24/09/2013.

La Direzione Provinciale di Firenze emetteva cartella ex art. 36 bis DPR 600/1973, e contestava l'applicabilità della procedura circolare 31/E, in quanto non si tratta di errore contabile ma di scelta discrezionale, 

Per la CTP “Tale incertezza terminava per via normativa e precisamente con l’art. 19 del DM 05.07.2012… nella dichiarazione integrativa Unico 2014 è riepilogato il percorso di rettifica pluriennale… La Commissione, letti gli atti processuali e sentite le parti, ritiene il ricorso fondato e quindi meritevole d’accoglimento… L’Ufficio afferma che controparte non avrebbe potuto utilizzare la c.d. “Tremonti Ambientale”, poiché sarebbe definitivamente decaduta dal beneficio per non aver manifestato la volontà di fruirne nella dichiarazione originaria relativa al 2011. Cioè per l’Ufficio il godimento del beneficio sarebbe frutto di una “opzione” rimessa alla volontà discrezionale del contribuente prevista dalla normativa a pena di decadenza, da esercitare entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo di imposta in cui esso è maturato, ma tutto ciò è privo di fondamento. Per l’Ufficio, un qualsisvoglia beneficio fiscale soggiace ad una precisa manifestazione di volontà a pena di decadenza. Ma questo non trova riscontro in alcuna legge. Soltanto se specificatamente prevista dalla legge a pena di decadenza l’opzione diventa una manifestazione incondizionata di volontà. Ma la legge Tremonti citata, nulla reca in tal senso, come del resto è chiaramente espresso dalla stessa prassi dell’Agenzia delle Entrate (Risoluzione 58/E/2016)…. Infine, si osserva che questa Sezione, nella stessa composizione collegiale, ha trattato una identica questione, concludendo per l’accoglimento del ricorso (Sent. ottobre 2018…). La Commissione, condividendo in toto le argomentazioni portate a supporto della decisione, intende uniformarsi alla stessa”.

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