La CTR Liguria ha confermato la sentenza della CTP Genova dell'aprile 2017 (vedi CTP Genova - Ok all'emendabilità della dichiarazione e agli investimenti iniziati sotto l'imperio della Tremonti Ambientale) secondo la quale per il principio del tempus regit actum la società non ha perso alcun diritto e, comunque, è fatta salva la clausola di salvaguardia di cui al comma 11 dell'art. 23 del D.L. 83/2012, e che l'atteggiamento prudenziale tenuto dalla società ricorrente allora non equivale a scelta discrezionale.
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