La Direzione Provinciale di Genova contesta l’emendabilità in quanto l'agevolazione poteva essere tranquillamente inserita a bilancio ma non è stato fatto per una linea prudenziale dell'impresa e di scelta discrezionale, e che la legge Tremonti ambiente era stata abrogata a decorrere dal 26/6/2012, data in cui i lavori per la realizzazione degli impianti erano ancora in corso e, comunque, non erano stati collaudati.
Il Collegio osserva che"... considerato che i lavori erano in via di ultimazione e quindi iniziati sotto l'imperio della legge di cui sopra, per il principio del tempus regit actum la ricorrente non ha perso alcun diritto e, comunque, il legislatore all'art. 23 c. 7 del d.l. 83/2012, richiamando il comma 11 del medesimo articolo, ha fatto esplicita salvezza dei procedimenti avviati antecedentemente all'entrata in vigore della norma abrogatrice”.
Inoltre “... si giustificano pienamente i dubbi e le incertezze insorte fra gli operatori economici che hanno esitato ad applicare direttamente la procedura di "detassazione" ponendola sin dall'inizio delle opere a bilancio. A contrariis si deduce la giustificazione dell'atteggiamento prudenziale tenuto dalla società ricorrente”.
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