CTP Milano - Ok a Circolare 31/E/2013, illegittimo controllo art. 36-bis D.P.R. 600/73, il DL 193 è retroattivo

A fronte della realizzazione di due impianti fotovoltaici, entrati in esercizio nel 2010 e 2011 (II° conto energia), la società presentava dichiarazione integrativa di sintesi modello Unico 2015 con procedura Circolare 31/E/2013, provvedendo alla riliquidazione interna della dichiarazione dei redditi non più emendabile ex art. 2 comma 8-bis DPR 322/1998 relativa agli esercizi 2010 e 2011, sino ad arrivare all'ultima dichiarazione emendabile nei termini di cui al citato art. 2 comma 8-bis.

L’ufficio, a seguito di controllo automatizzato ex art. 36-bis DPR 600/73 della dichiarazione integrativa modello Unico 2015 presentata a rettifica di quella originaria, emette cartella esattoriale a recupero Ires anno d'imposta 2014.

La società presenta ricorso denunciando, oltre alla violazione del disposto della circolare 31/E/2013 e dell'art. 2, comma 8 e comma 8-bis D.P.R. 322/1998 come modificato dall'art. 5 D.L. 193/2016 convertito in legge con l'art. 5 Legge 225/2016, la violazione degli artt. 2, comma 2 D.Lgs. 462/1997, dell'art. 6, comma 5 Legge 212/2000 e dell'art. 36-bis D.P.R. 600/73 sia perché nel caso di specie l'Amministrazione avrebbe dovuto rinnovare il termine per il pagamento dell'importo liquidato a titolo di imposta con applicazione di sanzione ridotta, sia perché in ipotesi di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione era necessario procedere con un avviso di accertamento e non con la notifica di una cartella.

L'Ufficio si costituisce in giudizio contestando alcuni requisiti soggettivi e l’emendabilità della dichiarazione.

In particolare, la Direzione provinciale di Milano contesta l'indicazione di perdite derivanti dagli anni precedenti che non hanno trovato riscontro in alcuna passata dichiarazione dei redditi validamente presentata. Per l'Ufficio: non esistevano incertezze interpretative sulla cumulabilità degli incentivi pubblici per la realizzazione dell'impianto fotovoltaico con le tariffe incentivanti per

l'energia prodotta; spirato il termine per presentare le dichiarazioni integrative per gli anni 2010 e 2011, la ricorrente doveva ricorrere ad un'istanza di rimborso; la ricorrente propone un'interpretazione distorta delle sentenze della Cassazione, che in realtà si riferiscono unicamente alla possibilità di dimostrare in sede contenziosa di avere commesso un errore nella redazione della dichiarazione dei redditi rettificata dall'ufficio fiscale e mai affermano la possibilità di presentare una dichiarazione integrativa oltre i termini di cui all'art. 2, commi 8 e 8-bis DPR 322/98.

La Commissione, "visti gli atti ed i documenti, ritiene che il ricorso sia fondato e meritevole di accoglimento sotto diversi profili. Innanzitutto, trova adeguato riscontro la violazione dell'art. 6, comma 5 L. 212/2000 e dell'art. 36-bis DPR 600/73 perché in ipotesi di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione era necessario procedere con un avviso di accertamento e non con la notifica di una cartellaLa fondatezza della doglianza è ancora più apprezzabile all'esito della costituzione in giudizio dell'Amministrazione fiscale, posto che la stessa non si limita, come sostenuto nel paragrafo 1 della medesima costituzione, alla rettifica del dato delle perdite ma contesta successivamente anche il diritto all'agevolazione richiesta in quanto presuntivamente priva dei requisiti previsti dalla normativa di riferimento. È evidente dunque che non era possibile, nel caso di specie, ricorrere alla notifica della mera cartella, ma occorreva dare corso al contraddittorio ed alla successiva notifica di un accertamento".

 

Per i Giudici “Quanto sopra sarebbe sufficiente all'accoglimento del ricorso, ma possono essere esaminati, per maggiore completezza anche gli aspetti di merito della vicenda. In tal senso, con le sentenze n. 13378/2016 e n. 26550/2016 le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno affermato la possibilità di emendare la dichiarazione anche nel corso del contenzioso giudiziale. Il contribuente, infatti, ha il diritto di opporsi alla maggiore pretesa tributaria azionata dal fisco - anche con diretta iscrizione a ruolo a seguito di controllo automatizzato - allegando errori (di fatto o di diritto) commessi nella sua redazione ed incidenti sull'obbligazione tributaria; dichiarazione integrativa e quella originaria si fondono, il controllo automatico non può che riguardare la "dichiarazione fiscale emendata", a prescindere dai termini di decadenza enunciati nel già citato art. 2 comma 8-bis. Quindi, non sussiste alcuna decadenza a carico della ricorrente ai fini della presentazione delle varie dichiarazioni integrative, anche perché sull'applicabilità della circolare n. 31/E/2013 il testo letterale depone a favore della legittimità della tesi della ricorrente, disponendo la stessa che "qualora l'annualità oggetto di errore non sia più emendabile con la dichiarazione integrativa a favore, al contribuente deve essere comunque riconosciuta la possibilità di dare evidenza all'elemento di costo non dedotto, poiché lo stesso nell'anno di competenza ed eventualmente in quelli successivi ha determinato l'indicazione di un maggior reddito. D'altra parte, con l'art. 5 D.L. 193/2016 convertito in legge con l'art. 5 Legge 225/2016, si è esteso in legge il principio di diritto già sancito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite... Del resto, numerose sentenze della giurisprudenza di merito tributaria evidenziano che l'art. 5 DL 193/2016, convertito in L. 225/2016, è norma di interpretazione autentica (e come tale con fisiologico effetto retroattivo) dell'art. 2 comma 8 legge 322/1998 (Cfr. CTP di Lodi 2017; CTR Lombardia, sentenze 2017 e 2018)".

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