Si tratta di appello della contribuente avverso la sentenza Ascoli Piceno febbraio 2017, che ha rigettato il ricorso avverso l'avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2010.
L'Ufficio aveva disconosciuto una variazione in diminuzione di euro 4.403.520 connessa alla Tremonti ambiente e la CTP ha condiviso tale indirizzo, affermando in particolare che dal costo dell'investimento ambientale andava dedotta la tariffa incentivante (c.d. conto energia).
Per la CTR “ la norma agevolativa prevista dall'articolo 6 della legge 388/2000 citata non esclude né vieta il diritto a godere congiuntamente sia dell'agevolazione tributaria prevista dalla "Tremonti ambiente" che di quella del "Conto energia", sebbene entrambe le agevolazioni siano originate dal medesimo investimento.
Peraltro sulla cumulabilità delle predette agevolazioni soccorre la risoluzione numero 58/E del 20 luglio 2016 dell'Agenzia delle Entrate - Direzione Centrale Normativa, laddove viene specificato che possono beneficiare dell'agevolazione tutti gli investimenti ambientali realizzati entro il 25 giugno 2012 e che, per quanto riguarda la cumulabilità dell'agevolazione fiscale con altre misure agevolative, l'articolo 6 citato non reca alcuna specifica previsione finalizzata a disciplinare tale aspetto, consentendo alla stessa Agenzia delle Entrate di concludere che deve, pertanto, ritenersi fruibile anche in presenza di altre misure di favore, l'agevolazione tributaria afferente gli incentivi del cosiddetto "conto energia...
In conclusione in forza della complessiva disciplina sopra esposta la società appellante poteva beneficiare "ratione temporis" (anno 2010) sia dell'agevolazione fiscale di cui alla Tremonti ambiente sia delle tariffe incentivanti alla produzione di energia elettrica".
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