CTR Abruzzo - L'Agenzia delle Entrate non può contestare la cumulabilità, che riguarda altre Amministrazioni

Una società realizzava un impianto fotovoltaico entrato in esercizio il 27/04/11 ed incentivato con il D.M. 06.08.2010 (III° Conto Energia), e presentava il 16/12/2015 istanza di rimborso relativa all'imposta sul reddito IRES relativa agli anni dal 2011 al 2014.

A fronte del silenzio diniego opposto dall'Agenzia delle Entrate di L'Aquila, in data 19/9/2016 la società presenta ricorso alla CTP.

La CTP di L'Aquila Sez. I nel maggio 2017 accoglieva il ricorso della contribuente, sull'articolato rilievo che non ricorreva alcuna generica preclusione normativa a che l'agevolazione fiscale in questione potesse concorrere con altri tipi di agevolazioni e/o benefici statali, e che nessuna specifica norma escludeva, nel caso di specie, una tale cumulabilità.

L'ufficio impugnava la sentenza, e “censurava la statuizione del giudice di prime cure, in proposito deducendo che l'impianto in questione, ratione temporis, non poteva godere di un doppio beneficio, e ciò giusta un quadro normativo che alcuna incertezza interpretativa poteva consentire al riguardo”.

 

La CTR osserva: “È fuor di dubbio che punto nodale della lite è rappresentato dalla possibile concorrenza o meno del beneficio di cui alla denegata istanza di rimborso con altre agevolazioni previste da altre normative in tema di tutela ambientale, e ciò appunto in considerazione del fatto che l'opposto diniego ha inteso fondare le sue ragioni sull'assunto che la fruizione del beneficio del c.d. "III Conto Energia" (D.M. 06.08.2010) impediva la pari fruizione del beneficio della c.d. "Tremonti Ambiente" (L. 388/2000). Ebbene, … devesi considerare che la cumulabilità di tale beneficio con quelli successivamente previsti dai cosiddetti Conti energia è questione che riguarda, però ed a ben vedere, questi ultimi e che, conseguentemente, coinvolge, sia in termini sostanziali che processuali, Amministrazione ben diversa dall'odierna appellante. A conferma di ciò sta infatti la stessa Risoluzione 58/E del 20 luglio 2016 dell'A E che, in risposta a contribuenti (ndr: che, nell'occasione, beneficiavano degli incentivi previsti dal III Conto energia) che avevano chiesto se fosse possibile usufruire dello sconto tributario, "ora per allora" (ndr: situazione quella del tutto sovrapponibile a questa in scrutinio), presentando una dichiarazione dei redditi integrativa o una istanza di rimborso, precisava che il beneficio (ndr: appunto quello che ci occupa) non pone veti di cumulabilità con altre misure di vantaggio a meno che le regole di queste ultime non dispongano diversamente. Consegue, dunque, da ciò che sono le altre Amministrazioni che disciplinano gli altri tipi di benefici a dover valutare se i trattamenti di favore possano e meno "convivere" e, con riferimento appunto al caso in esame, se il beneficio da "Tremonti Ambiente", che l'odierna appellata con la sua istanza di rimborso ha inteso così reclamare, possa "convivere" con eventuali altri benefici (tariffe incentivanti) di cui la stessa beneficiasse, o di cui avesse chiesto di poter beneficiare”.

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