In questo caso si tratta di un impianto fotovoltaico soggetto al IV conto energia (DM 5 maggio 2011).
Per l'Agenzia delle Entrate il disconoscimento della detassazione si fonda sull'incumulabilità dell'agevolazione fiscale con quelle del IV conto energia, per il quale «non è previsto, neppure astrattamente, alcun cumulo con il regime di "detassazione ambientale" previsto dalla "Tremonti ambiente»".
La Commissione osserva: “Deve in primo luogo essere evidenziato che con il citato art. 19 del V conto energia è stata prevista in modo espresso la cumulabilità tra le due forme agevolative. In particolare, nel fornire un'interpretazione autentica del II conto energia, l'art. 19 del V conto energia ha sancito in modo espresso che «il limite di cumulabilità» previsto dal II conto energia «si applica anche alla detassazione per investimenti di cui all'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388». In secondo luogo, la cumulabilità così prevista da quest'ultimo conto è stata poi riprodotta in quelli successivi, ivi compreso il IV, cui è soggetto l'impianto fotovoltaico realizzato dalla società odierna ricorrente. In particolare, l'art. 5, comma 1, di tale conto fa espressamente salvo l'art. 5, comma 3, del precedente III conto, il quale a sua volta richiama «le condizioni di cumulabilità previste dal decreto ministeriale 19 febbraio 2007». Per effetto della norma di interpretazione autentica, che come noto ha carattere retroattivo, non vi è dunque alcun dubbio circa l'applicabilità del regime di cumulo di benefici, tariffari e fiscali, originariamente previsto dal II conto energia, anche per gli investimenti ambientali di cui al più volte citato art. 6, commi 13-19, della legge n. 388 del 2000 (in termini si è peraltro espressa questa Commissione tributaria con le sentenze nn. ........ 2017 e ....... 2017). Tutto quanto finora rilevato fa aggio sulle contrarie deduzioni dell'Ufficio, imperniate su letture restrittive delle norme agevolative previste dai vari conti energia e che non tengono in adeguata considerazione la norma interpretativa da ultimo emanata”.
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