In questo caso di tratta di una Tremonti ambientale per due impianti eolici da una società di scopo, dove l'Agenzia delle Entrate di Aosta contesta sostanzialmente le stese cose, ovvero la quantificazione bassa e approssimativa dell'impianto tradizionale alternativo, sostenendo che il paragone andrebbe fatto con una centrale elettrica a vapore e che i gruppi elettrogeni anche definiti "energie portatili" sono destinati ad un utilizzo ben diverso da quello della produzione di energia per la vendita, in genere sono utilizzati per la produzione di energia elettrica in casi di emergenza o per l'assorbimento di picchi di consumo (in questo l'ennesima evidente prova dell'assoluto distacco dalla realtà dei verificatori). Inoltre anche qui si contesta la quantificazione dei profitti operativi che secondo l'Ufficio devono comprendere la vendita dell'energia che invece non è stata considerata nella perizia. Anche in questo caso è stata prodotta dal nostro perito memoria illustrativa integrativa di dettaglio durante il contradditorio.
La CTP di fatto ricalca la sentenza precedente (per inciso, la Commissione era diversa dalla sentenza precedente). Richiamando il fatto che l'Agenzia delle Entrate nella Risoluzione n. 226/2002 ha "ritenuto" di imboccare la strada interpretativa dell'adeguamento alla disciplina comunitaria di Aiuti di Stato per la tutela dell'ambiente, ma trattasi di un concetto facilmente intellegibile in linea teorica ma certamente di difficile concretizzazione, in mancanza di criteri applicativi certi ed oggettivi, tant'è che la risoluzione dell'Agenzia delle Entrate citata suggerisce l'opportunità di una relazione tecnica rilasciata da soggetti abilitati per la certificazione delle caratteristiche ambientali e dei costi degli impianti. Pertanto la metodologia di calcolo utilizzata dal tecnico abilitato appare conforme alle disposizioni contenute nell'art. 6 della Legge n. 388/2000 e alla disciplina comunitaria. I rilievi formulati dall'Amministrazione finanziaria invece appaiono generici e non contengono una contrapposizione in termini tecnici che, data la specificità e complessità della materia, solo una perizia alternativa potrebbe fornire...".
Infatti, nella memoria illustrativa depositata in contradditorio, il tecnico abilitato ha adeguatamente dimostrato che sul mercato esistono gruppi elettrogeni a combustibile fossile di pari capacità produttiva a costi molto contenuti.
Anche in questo caso i Giudici non condividono la tesi dell'Amministrazione Finanziaria sull'inserimento dei proventi derivanti dalla vendita dai profitti operativi da detrarre dai sovraccosti per la tutela ambientale, poichè appare evidente che la vendita dell'energia prodotta non rappresenta un ricavo connesso esclusivamente all'investimento ambientale, in quanto tale ricavo si realizza nella stessa misura con un impianto a combustibile fossile di pari potenza...
I giudici concludono che "Il tecnico che ha redatto la perizia ha correttamente scomputato i risparmi sui costi e i vantaggi operativi ed il percorso attuato appare del tutto condivisibile sotto il profilo normativo di riferimento...".
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