La Commissione Tributaria Provinciale di Ancona, nell’ambito di un contenzioso a fronte della contestazione del criterio adottato per la quantificazione del beneficio di cui alla Tremonti ambientale, ed in particolare il riconoscimento dei costi relativi agli ammortamenti dell’impianto fotovoltaico, accogliendo le motivazioni della ricorrente.
Per i Giudici "Al riguardo la stessa Commissione Europea ha stabilito che i costi da agevolare vanno calcolati senza tener conto dei vantaggi operativi, risparmi sui costi o produzioni accessorie aggiuntive e, senza tener conto dei costi operativi generali nel periodo di investimento… Ciò detto, basterebbe per sostenere che al momento dell’elaborazione della pratica per l’ottenimento del beneficio fiscale la Società ha adottato una normativa condivisa in ambito tecnico/fiscale e solamente successivamente l’Ufficio “chiarirebbe” eventuali modalità di calcolo. Ciò è evidentemente contrario al principio di buona fede e di affidamento che nell’operato della PA, fa il contribuente. ... Inoltre, poiché un impianto fotovoltaico, quindi anche l’impianto fotovoltaico della ricorrente, ricade nella definizione di “fonte di energia rinnovabile”, per il calcolo dell’investimento supplementare ammissibile è necessario applicare quanto previsto sia dal Regolamento 800 che dalla Disciplina 2014: il calcolo incrementale ai sensi dell’art. 6, comma 15 della L. 388/2000 va effettuato “senza temere conto dei vantaggi e dei costi operativi”. Quindi nella Perizia di calcolo prodotta dalla Società, per la determinazione del valore dell’investimento ambientale, è stato scelto di adottare un approccio volto alla massima prudenza".
La Commissione dispone che: “…relativamente agli ammortamenti ammissibili, la tesi dell’Ufficio non è condivisibile. In realtà, proprio seguendo il filo logico sia della legge nazionale che della disciplina comunitaria dettata dalla disposizione 2008/C82/01, non si rinviene alcun sbarramento alla procedura seguita dal contribuente che include il costo dell’investimento ripartito lungo la vita dell’impianto attraverso l’ammortamento, sia nel calcolo dell’investimento-alternativa, sia nel costo operativo...”
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