In questo caso si tratta di un investimento in un impianto fotovoltaico con tariffa incentivante DM 06/08/2010 (III conto energia), in cui l’Agenzia delle Entrate contestava tra l’altro la cumulabilità.
Per la Commissione, “le contestazioni mosse dall'Amministrazione Finanziaria per confutare le ragioni addotte dalla ricorrente risultano prive di valenza difensiva. Premesso che la normativa in questione (art. 6, commi 13 e 19, Legge n.388/2000) stabilisce che la quota di reddito delle piccole e medie imprese destinate ad investimenti ambientali non concorra a formare il reddito imponibile ai fini delle imposte sui redditi, nessuna preclusione legislativa o regolamentare sussiste in ordine alla cumulabilità di tale agevolazione fiscale con altre misure "di favore", quali - nella concreta fattispecie - gli incentivi riguardanti il c.d. "conto energia", la cui disciplina appartiene al Ministero dell'Economia. Peraltro, la Direzione Centrale Normativa dell'Agenzia delle Entrate, con risoluzione n.58/E/2016 ha riepilogato i presupposti per la fruizione del beneficio previsto dalla cosiddetta Tremonti Ambientale, stabilendone - di fatto - la cumulabilità, salvo che le norme disciplinanti le altre misure non dispongano diversamente”.
Scrivi commento