L’Ufficio contesta che alla data dell’istanza di rimborso la norma che consentiva la cumulabilità delle agevolazioni era già stata abrogata a far data dal 26/6/2012 (art. 23 comma 7 del d.I. 83/2012). Non esiste quindi una norma che in astratto contempli il diritto al rimborso.
Osservano i Giudici: “... Solamente in data 12/12/12 con la nota prot. 24327 del Ministero si pone fine alla vicenda sulla cumulabilità della detassazione con la Tariffa incentivante, che qui non è in discussione. Secondo l'ufficio addirittura tale ultima nota sarebbe intervenuta dopo la cancellazione della norma avvenuta in data 26/6/2012 ad opera del D.L. 83/2012. C'è da chiedersi perché il Ministero senta l'esigenza di chiarire tale questione quando non è più vigente la materia. Il motivo è rinvenibile nella nota del Ministero del 18/6/2015 che, a notevole distanza di tempo, conferma la possibilità di utilizzare la agevolazione di detassazione per operazioni svolte durante il periodo di vigenza della norma legge 388/2000. In conclusione si ritiene corretta la cumulabilità della detassazione con la tariffa agevolata, e corretta l'azione della società che ha presentato dichiarazione integrativa entro i termini di cui all'art. 2 comma 8 e conseguente istanza di rimborso, come specificato nella risposta all'interpello da parte dell'ufficio”.
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