Anche la CTP di Aosta sancisce che il nostro approccio e le nostre elaborazioni sono corrette

 

La CTP di Aosta, a fronte di un ricorso di un’azienda da noi assistita per un impianto idroelettrico, ha “demolito” tutte le eccezioni, comprese quelle sui calcoli, affermando che.

  • è fuori di dubbio che la ratio legis della riduzione d'inquinamento cui fa riferimento la normativa non riguarda l'inquinamento prodotto dalla singola azienda, bensì è finalizzato alla riduzione globale dell'inquinamento"
  • "come costantemente chiarito anche dal Ministero delle Finanze, esiste perfetta cumulabilità della tariffa onnicomprensiva con l'agevolazione prevista dalla Tremonti ambientale”.
  • "il comma 19 della medesima legge 388/2000, prevede che l'investimento realizzato sia antecedente rispetto alla media degli investimenti ambientali realizzati nei due periodi d'imposta precedenti, ed è fuori di dubbio che questa condizione riguardi a maggior ragione chi inizia una nuova attività"
  • "quanto alla dimostrazione dell'investimento effettuato dalla società, la documentazione fornita (perizia, memorie integrative, ecc.) sono prova sufficiente dell'investimento ambientale effettuato, e di cui la società ha correttamente richiesto l'utilizzo nei limiti consentiti dalla normativa"
  • "Altrettanto deve dirsi in merito all'applicabilità della Tremonti Ambientale alla realizzazione in economia dell'investimento"
  • "quanto alla tempestiva denuncia, contestata dall'Ufficio, deve essere applicato l'art. 2, comma 8, anziché comma 8 bis, D.P.R. 322/1998, tanto più che il contribuente è titolare di un vero e proprio diritto soggettivo costituzionalmente garantito, rispetto alla quale l'esigenza di garantire il buon andamento dell'Amministrazione si trova in posizione subordinata"
  • "In conclusione, nessuna delle controdeduzioni di parte pubblica è degna di accoglimento e pertanto il ricorso deve essere integralmente accolto, con addebito delle spese di giudizio alla soccombente"

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