Risposta Direzione Centrale Normativa Agenzia delle Entrate: possibile beneficiare dell'agevolazione anche per impianti prima del 2012

Abbiamo avuto la risposta ad un interpello al quale risponde direttamente la Direzione Centrale Normativa dell’Agenzia delle Entrate (DCN) è quindi con un valore interpretativo trasversale. Il caso riguarda un’azienda che ha realizzato un impianto fotovoltaico nel 2010 e chiede di confermare la possibilità di riportare nei periodi di imposta successivi l’importo della perditafiscale, senza limiti temporali, fino ad esaurimento.

La DCN ha precisato che:

  1. è possibile beneficiare dell’agevolazione in un periodo di imposta successivo a quello di effettuazione dell’investimento ambientale
  2. è possibile presentare integrativa per l’ultimo periodo di imposta e istanza di rimborso per i periodi precedenti
  3. se decorsi i termini di 48 mesi di cui all’art. 38 del D.P.R 602/1973, è possibile presentare istanza di rimborso per gli anni di imposta successivi a quello per i quali il termine di cui all’articolo 38 citato non è ancora decorso e nei quali il contribuente ha versato imposte
  4. per il periodo 2014, non essendo scaduti i termini, si potrà presentare dichiarazione integrativa, ai sensi dell’articolo 2, comma 8-bis, del D.P.R. n. 322 del 1998, dell’agevolazione non ancora utilizzata, pari alla perdita fiscale del 2010, dedotta della quota utilizzata nei periodi di imposta 2011, 2012 e 2013

Se i punti 1, 2 e 4 non fanno altro che confermare quanto già risaputo e contenuto in tutti gli interpelli e le sentenze, il terzo punto invece apre alla possibilità di beneficiare dell’agevolazione anche per impianti in cui il termine di modifica del modello Unico (31 dicembre del quarto successivo alla sua presentazione) sia decorso

 

QUINDI, POSSIAMO PRENDERE IN CONSIDERAZIONE IMPIANTI REALIZZATI ANCHE IN ANNI PRECEDENTI AL 2012 PER I QUALI L’IMPONIBILE FISCALE DELL’AZIENDA SIA INFERIORE ALLA DETASSAZIONE, CON CONSEGUENTE PERDITA FISCALE DA RIPORTARE NEGLI ANNI SUCCESSIVI (tipico ad esempio delle società di scopo).

 

Per tali impianti, in pratica, si perderà l’Ires/Irpef versato per gli anni precedenti al 2012, ma si fruirà dell’agevolazione per tutti gli anni successivi.

Chiaramente, la DCN parla di istanza di rimborso non prendendo in considerazione quanto previsto successivamente dalla Legge 225/2016, alla luce della quale anche per gli anni precedenti all'ultima dichiarazione è possibile portare il credito in compensazione dall'anno successivo.

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