Una società nel corso degli esercizi 2009 e 2011 ha realizzato investimenti per l'acquisizione di quattro impianti idroelettrici.
A causa dell'incertezza in merito, in un primo momento non riteneva possibile l'accesso all'agevolazione fiscale prevista dalla Tremonti Ambiente, provvedendo in seguito alla riliquidazione interna della dichiarazione dei redditi relative agli esercizi 2009, 2010 e 2011, e presentando dichiarazione integrativa di sintesi ai sensi della Circolare 31/E del 2013, riportando la perdita residua anche nel successivo modello unico 2014 relativo all'esercizio 2013.
"…. Sull'emendabilità della dichiarazione dei redditi questa C.T. Prov. condivide l'assunto che le dichiarazioni dei redditi sono mere esternazioni di scienza e di giudizio, compilate e predisposte dal contribuente in base alle sue conoscenze, e pertanto sempre emendabili a seguito di fatti nuovi o di fatti di cui il contribuente sia venuto a conoscenza o di cui abbia avuto certezza fiscale successivamente alla presentazione dell'originaria dichiarazione dei redditi…. A giudizio di questa C.T. Prov. risulta innegabile che l'iter legislativo, di giurisprudenza e di prassi relativo all'applicazione dell'agevolazione fiscale "Tremonti Ambiente" (e successive simili disposizioni) è stato particolarmente complesso, di conseguenza è ragionevolmente condivisibile che la società Ricorrente abbia avuto dei dubbi interpretativi sull'applicazione dell'agevolazione fiscale di cui trattasi, e solo nel 2014 abbia presentato la dichiarazione integrativa per l'anno 2012.... A giudizio di questa C.T. Prov., in ossequio agli artt. 3 e 53 della Costituzione, le Parti in causa devono potersi difendere in assoluta parità e pertanto il termine pluriennale concesso dal legislatore all'Agenzia delle Entrate (Ufficio) per il controllo della dichiarazione dei redditi deve essere altresì esteso al contribuente, anche nell'ipotesi di dichiarazioni integrative a favore come quella presentata dalla società Ricorrente (per l'annualità 2012)... con riferimento all'art. 53 della Costituzione, il prelievo fiscale deve essere correlato alla capacità contributiva... inoltre occorre evidenziare che il recupero effettuato dall'Ufficio crea una disparità di trattamento rispetto ai contribuenti che non hanno avuto dubbi interpretativi e che hanno usufruito dell'agevolazione sin dalla prima dichiarazione dei redditi o da una dichiarazione integrativa presentata entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta successivo a quello in cui la deduzione avrebbe dovuto essere operata; questa disparità di trattamento violerebbe il contenuto dell'art. 97 della Costituzione in relazione all'imparzialità dell'amministrazione, tenuto conto che l'agevolazione di cui trattasi ("Tremonti Ambiente") ha come scopo principale, definibile di interesse pubblico, di incentivare la realizzazione di impianti che producono energia elettrica alimentati da fonti rinnovabili. In sostanza la società Ricorrente... in sede contenziosa può sempre opporsi alla pretesa tributaria dell'Ufficio, dimostrando - con opportuna documentazione - le proprie ragioni che, a seguito di errori di fatto o di diritto (compreso l'errore di non aver usufruito di una libera richiesta di agevolazione fiscale) commessi nella compilazione della dichiarazione originaria, incidono sull'obbligazione tributaria a carico della società Ricorrente e quindi sulla sua capacità contributiva”.
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