La C.T.R. Lombardia ha nuovamente sancito la cumulabilità richiamando anche le sentenze del Consiglio di Stato e del TAR lazio, nonostante nel frattempo l’art. 36 del DL 124 sia stato convertito in legge (dicembre 2019).
La vicenda trae origine dall'installazione di un impianto fotovoltaico nel 2011 con incentivo D.M. 5 maggio 2011 (IV Conto Energia).
Per la CTR "Deve, ancora, essere ammessa la cumulabilità tra detassazione ambientale con la tariffa incentivante prevista da tutti i conti energia. La normativa fiscale non esplicita alcun limite di cumulabilità tra detassazione ambientale ed altri incentivi... La portata innovativa dell'art. 19 del d.m. 5 luglio 2012 risiede nell'introduzione del limite di cumulabilità laddove in precedenza, in assenza di specifica norma di riferimento, la detassazione poteva essere cumulata senza limite. L'entità del cumulo si riferisce, con riferimento ad incentivi in conto capitale e/o in conto interessi a capitalizzazione anticipata con la conclusiva precisazione, di stretta competenza del Ministero dello Sviluppo Economico con decreto e del GSE in via applicativa, che il limite di cumulabilità va rapportato al risparmio d'imposta e non alla detassazione... Da una parte in sede fiscale non vi è alcun dubbio alla possibilità di cumulare la detassazione ambientale con qualsiasi altro incentivo. Sotto un profilo amministrativo, di esclusiva competenza del GSE, è stato chiarito ora anche nell'ambito della giustizia amministrativa che è possibile cumulare la tariffa incentivante di tutti i conti energia con la detassazione ambientale. In un primo momento diverse commissioni tributarie provinciali si sono espresse a favore della possibilità di cumulare la detassazione ambientale con Incentivi erogati dal GSE previsti anche dai c.d. conti energia III e IV (cfr., ad esempio, CTP Milano aprile 2016, CTP Bergamo aprile 2017). In un secondo momento hanno assunto particolare rilevanza alcune sentenze di commissioni tributarie regionali tra le quali, in particolare, quella emessa da questa CTR Lombardia nel maggio 2016), in cui si perviene a conclusione che il cumulo della tariffa incentivante del conto energia con la detassazione ambientale è legittimo per tutti gli investimenti agevolabili. A tal proposito, poi, va aggiunto che l'interpretazione fornita dal GSE con la nota del 22/11/2017 con la quale si negherebbe la cumulabilità con il III, IV e V Conto Energia è stata dichiarata illegittima dal parere n. 67/2018 del Consiglio di Stato. Si deve inoltre convenire con l'appellante che l'art. 26 del D.lgs. 28/2011 al comma 3 si pone come norma di interpretazione autentica dell'art. 2, comma 152 della legge 244 del 24/12/2007, norma che regola l'incentivazione dell'energia elettrica rinnovabile tra il 01/01/2008 e il 31/12/2012, in cui ricade l'impianto in oggetto, in quanto chiarisce che la detassazione dal reddito di impresa non rientra tra gli incentivi che escludono il cumulo, sancendo di fatto la cumulabilità della detassazione con tutte le forme di incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile. Coglie dunque nel segno l'appellante laddove afferma che la cumulabilità viene pertanto stabilita a livello di normativa generale, che rappresenta una fonte primaria erroneamente non considerata dalla comunicazione del GSE. Del resto, la Cassazione (ordinanza n. 25905/2017) ha precisato, con orientamento consolidato, che i documenti di prassi, tra i quali ricade la comunicazione del GSE, non possono alterare il dettato normativo introducendo maggiori oneri a carico del contribuente rispetto a quanto previsto dalla legge. A ciò va aggiunto che la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di esprimersi (Tar Lazio, sentenza n. 6784/2019) confermando la spettanza del cumulo tra detassazione ambientale con ogni tariffa incentivante".
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