Si tratta di una integrativa di sintesi Unico 2015 scaturente da riliquidazione procedura Circolare 31/E/2013.
A seguito di controllo automatizzato dell'Ufficio, la contribuente ha impugnato la cartella con ricorso dinanzi alla C.T.P. di Asti che accoglieva il gravame. Il giudice di prime cure evidenziava, tra l'altro, che, “pur a fronte della tardività della presentazione della dichiarazione integrativa, il contribuente può sempre opporsi alla maggiore pretesa tributaria in sede contenziosa”.
Per i Giudici della CTR Piemonte “L'appello dell'Ufficio si rivela infondato con conseguente conferma della gravata sentenza di prime cure ed improcedibilità dell'appello incidentale atteso l'integrale soddisfacimento delle ragioni del contribuente. Nel caso di specie, trova piana applicazione il principio ermeneutico enunciato dalla Suprema Corte (Cassazione sezioni unite, 30 giugno 2016, sent. n. 13378), già valorizzato in prime cure, da cui il Collegio non rinviene ragione per discostarsi…. il contribuente, in ogni caso, può sempre opporsi, in sede contenziosa, alla maggiore pretesa tributaria dell'Amministrazione finanziaria, allegando errori, in fatto o di diritto, commessi nella redazione della dichiarazione incidenti sull'obbligazione tributaria. Orbene, in termini di onere della prova, è incontestata la sussistenza del diritto all'agevolazione in capo" alla società, con i conseguenti effetti ex art."115 c.p.c. applicabili anche in sede tributaria come correttamente statuito in prime cure”.
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