Una ditta nel 2010 realizzava un impianto fotovoltaico, in periodo di vigenza della Tremonti Ambiente.
Successivamente, il DM 5.7.2012 ha esplicitamente riconosciuto la possibilità di cumulare la tariffa incentivante con la detassazione ambientale. La ditta ha pertanto applicato la procedura Circolare n. 31/E/2013, rideterminando il reddito di impresa per tutti gli anni a decorrere da quello in cui è stato effettuato l'investimento e ha provveduto alla riliquidazione interna delle dichiarazioni dei redditi non più emendabili fino a quella del periodo di imposta 2012 - la prima emendabile - per la quale è stata presentata dichiarazione integrativa di sintesi, con inserimento nella stessa delle risultanze delle precedenti liquidazioni. Si è trattato, in sostanza, di un recupero ex post di tributi versati in eccedenza nei periodi di imposta precedenti.
L'Agenzia delle Entrate di Asti, non condividendo il comportamento della ditta, ha provveduto a liquidare le imposte ritenute dovute per l'anno 2012.
La ditta ha quindi proposto ricorso dinanzi alla C.T.P. Asti, che accoglieva il ricorso sostenendo che il comportamento contabile e fiscale della ricorrente non fosse censurabile.
Propone appello l'Agenzia delle Entrate ribadendo la legittimità del recupero operato dall'Ufficio, ritenendo inapplicabile la circolare n. 31/E/2013 al caso di specie…
La C.T.R. Piemonte conferma la sentenza di primo grado: "Questa Commissione, aderendo all'impostazione della Corte di legittimità, ritiene tuttavia di dover coordinare tale orientamento interpretativo con il principio enunciato dalle Sezioni Unite in tema di emenda delle dichiarazioni fiscali. Argomentando dalla natura della dichiarazione fiscale quale mera esternazione di scienza, dai parametro costituzionale della capacità contributiva, dal canone statutario della buona fede collaborativa, nonché dall'autonomia logico-giuridica tra accertamento amministrativo ed accertamento giurisdizionale, le Sezioni Unite hanno infatti statuito che le decadenze tributarie previste per la fase amministrativa non si estendono alla fase giudiziaria - dove il contribuente può e deve provare la sussistenza degli elementi costitutivi del credito d'imposta - sicché la mancanza o tardività della dichiarazione integrativa non impediscono ai contribuente di opporsi in sede contenziosa alla maggiore pretesa erariale, allegando gli errori commessi nella dichiarazione dei redditi (Cass SS.UU. n. 13378/2016)”.
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