Un impianto fotovoltaico entrato in esercizio il 28/05/2012 e incentivato con IV Conto Energia, in data 25/09/2013 era oggetto di perizia giurata del nostro ingegnere, con un risparmio fiscale in termini di minore Irpef pari a € 40.746 ossia al 20% dell'investimento di € 203.730 sostenuto dalla società di leasing, in modo da rispettare il limite per la cumulabilità degli incentivi.
La Direzione provinciale di Cuneo dell'Agenzia delle Entrate contesta la cumulabilità.
Per la CTP "La "Tremonti Ambiente" è stata abrogata dal D.L. 22.06.2012 n. 83 (pubblicato sulla G.U. del 26.06.2012) convertito in legge n. 134 del 07.08.2012…. il Decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2012, all'art. 19 fornisce sostanzialmente un'interpretazione di quanto precedentemente disposto all'articolo 9 comma 1, primo periodo, del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007… in sostanza, a giudizio di questa C.T.P., con il disposto appena riportato l'art. 19 del Decreto 5 luglio 2012 (il c.d. Quinto Conto Energia) fornisce un'interpretazione autentica di quanto precedentemente disposto all'articolo 9 comma 11 primo periodo, del Decreto del Ministro dello sviluppo economico 19 febbraio 2007 (il c.d. Secondo Conto Energia); interpretazione autentica significa "espressione della volontà specifica del legislatore", pertanto la portata dell'art. 19 del Decreto 5 luglio 2012 ha effetto retroattivo… tutte le ragioni dell'avviso impugnato si fondano esclusivamente sul concetto della cumulabilità, non esiste da parte dell'Ufficio alcuna contestazione in relazione a violazioni, commesse dal Ricorrente, alle norme di legge istitutrici dell'agevolazione Tremonti Ambiente".
Scrivi commento