Una società realizzava due impianti fotovoltaici incentivati IV conto energia e presentava integrativa per inserire la variazione in diminuzione dell'investimento ambientale.
L'Agenzia di Cuneo emetteva avviso di accertamento a recupero IRES per mancato riconoscimento della detassazione ambientale, contestando la cumulabilità tra la detassazione ambientale e la tariffa incentivante per la produzione di energia elettrica di fonte solare prodotta dai due impianti fotovoltaici.
La società ricorreva avverso l'avviso di accertamento.
La CTP Cuneo con sentenza maggio 2017 accoglieva il ricorso evidenziando che "I dubbi concernenti la compatibilità del IV "conto energia" con l'agevolazione "Tremonti ambiente" sembrano chiariti dalla recente Risoluzione delle entrate n. 58/E del 20.7.2016... l'Agenzia delle entrate non è competente a pronunciarsi sul cumulo della misura fiscale con le agevolazioni di natura non tributaria di cui al cd "conto energia". L'opinione della Risoluzione è condivisa dalla Commissione".
Per i Giudici di secondo grado, “Nel merito questa Commissione, letti gli atti a propria disposizione, è concorde con quanto stabilito nel decisum di prime cure. L'interpretazione fornita dal GSE con la nota 22.11.2017, in base alla quale si conferma da un lato la cumulabilità della detassazione ambientale con le tariffe incentivanti del I e II Conto Energia e per contro si esclude la cumulabilità con il III, IV e V Conto Energia, è stata dichiarata illegittima dalla Ordinanza n. 67/2018 del Consiglio di Stato.
Si deve inoltre riconoscere che l'art. 26 D.Lgs. 28/2011 al comma 3 si pone come norma di interpretazione autentica dell'art. 2, co. 152 della L. 244 del 24.12.2007, norma che regola l'incentivazione dell'energia elettrica rinnovabile tra il 1.1.2008 ed il 31.12.2012, in cui ricade l'impianto in oggetto, in quanto chiarisce che la detassazione dal reddito di impresa degli investimenti in macchinari e apparecchiature non rientra tra gli incentivi pubblici che escludono il cumulo, sancendo di fatto la cumulabilità della detassazione con tutte le forme di incentivazione dell'energia elettrica prodotta da fonte rinnovabile.
La cumulabilità viene pertanto stabilita a livello di normativa generale, che rappresenta una fonte primaria erroneamente non considerata dalla comunicazione del GSE la quale esamina esclusivamente la disciplina afferente i vari Conti Energia.
Tale assunto è peraltro confermato dalla ordinanza n. 25905/2017 della Cassazione a mente della quale i documenti di prassi, tra i quali ricade la comunicazione del GSE del 22.11.2017, non possono alterare il dettato normativo introducendo maggiori oneri a carico del contribuente rispetto a quanto previsto dalla legge".
La sentenza è passata in giudicato.
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