L’Agenzia delle Entrate appellava la sentenza della C.T.P. Vercelli, nell’ambito di un contenzioso in cui l’Ufficio contestava l'inserimento, nella formula di calcolo, tra i costi operativi, dell'ammortamento.
la Commissione osserva che “la determinazione del reddito detassabile in presenza di investimenti ambientali … è stata adeguatamente rappresentata e motivata nella memoria tecnica e nella perizia redatta dall'Ing. ..... per conto della società, ove sono illustrate la metodologia adottata e le modalità di calcolo applicate...; l’art.6 della legge 388/2000 fa riferimento ai costi operativi e non vi è ragione per escludere dagli stessi gli ammortamenti, quali costi pluriennali ripartiti tra gli anni di vita utile dell'impianto; rientrano tra i costi operativi, secondo principi civilistici e contabili, gli acquisti e consumi di materie prime, i servizi e gli ammortamenti, in difetto di criteri di esclusione; il conteggio formulato dalla soc. (…) per la determinazione del credito d'imposta trova riscontro nei due Regolamenti CE, nn.800 del 6 agosto 2008 e 651 del 17 giugno 2014, vincolanti per gli Stati membri, che elencano espressamente i costi ammissibili. Discende da quanto sin qui detto che non è ravvisabile una sovrastima dell'investimento ambientale per effetto dell'inserimento degli ammortamenti tra i costi operativi nel calcolo eseguito ai fini dell'agevolazione”.
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