Contenzioso in cui l’Ufficio di Aosta contestava l’inserimento, nella formula di calcolo della nostra perizia, tra i ricavi operativi, dell’ammortamento.
Il Collegio osserva: “… L’Agenzia delle Entrate, con la Risoluzione n. 226/E/2002, ha “modificato” il testo di legge dicendo che per chiarire l’approccio incrementale “soccorre il principio contenuto nella “Disciplina Comunitaria degli aiuti di Stato per la tutela dell’ambiente” di imboccare la strada interpretativa dell’adeguamento alla disciplina comunitaria… Ebbene, nella fattispecie le valutazioni dei sovraccosti contenute nella perizia prodotta dalla società appaiono congrue, verosimili e qualificate, in quanto effettuate in modo prudenziale, senza tener conto di altri costi comunque sostenuti, quali quelli per la manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti, nonché per la mancata produzione di energia elettrica a seguito di eventi atmosferici straordinari che hanno determinato il mancato funzionamento degli impianti per determinati periodi…. le perplessità per quanto riguarda la quantificazione dell’impianto alternativo, non possono trovare accoglimento in quanto non supportate da una perizia alternativa di parte, che sarebbe stato l’unico strumento valido per contestare le valutazioni offerte dalla quella della società, stante la specificità e complessità delle questioni valutative da affrontare. potrebbe fornire. Le stesse non possono, pertanto, essere prese in considerazione da parte di questo Collegio".
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