Nell’ambito di un contenzioso in cui l’Ufficio di Aosta contestava la formula di calcolo della nostra perizia, i Giudici ripercorrono la normativa, chiarendo che “… l’Agenzia delle Entrate, intervenuta per la prima volta sulla problematica con la risoluzione n. 226 dell’11.7.2002, emanata a seguito di interpello, ha ritenuto di imboccare la strada interpretativa dell’adeguamento alla disciplina comunitaria…”.
Nel merito, la sentenza decide che “relativamente al leasing, si osserva che esso è uno strumento finanziario attraverso il quale un costo pluriennale, nel nostro caso rappresentato dal costo di investimento dell’impianto eolico, viene ripartito tra gli esercizi di vita utile del bene, facendolo partecipare per quote alla determinazione del reddito dei singoli esercizi, con decurtazione del costo in quota solo per cinque anni e non per l’intera durata del leasing senza che ciò porti, come temuto dall’Ufficio, ad una duplicazione di costi dedotti”.
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