In questo caso la Direzione Provinciale di Torino contestava che la dichiarazione integrativa era stata presentata oltre il termine di emendabilità di cui all’art. 2, comma 8 bis, DPR 322/1998 ed il non aver presentato alcuna istanza di rimborso, evidenziando “altresì che il mancato inserimento dei dati contabili dell’agevolazione Tremonti ambientale è espressione della volontà del contribuente".
I Giudici invece decidono che ""Invero nel caso di specie innegabile appare la necessità – venutasi a creare per la ricorrente - di accedere all’istituto dell’emendabilità delle dichiarazioni, in ragione delle evidenti difficoltà interpretative della normativa sulla cd. “detassazione ambientale”…. Il comportamento tenuto dalla ricorrente è legittimo alla luce della Circolare 31/E del 24 settembre 2013, che consente la correzione degli errori contabili entro il termine dell’attività accertatrice, sì come riconosciuto dalla stessa Agenzia delle Entrate in risposta ad interpello in casi analoghi, "la mancata indicazione della deduzione per usufruire della detassazione ambientale entro il termine di presentazione della dichiarazione originaria non inibisce la possibilità di avvalersi di tale deduzione presentando una dichiarazione integrativa...ovvero procedendo alla correzione dei dati contabili secondo le modalità espresse nella Circolare Agenzia delle entrate del 24/9/20413 n. 31/E"… Peraltro, in relazione all’emendabilità della dichiarazione, la Suprema Corte di Cassazione ha enunciato…. Trattasi di omissione frutto di palese errore, emendabile senza limiti di tempo anche in sede contenziosa …”
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