La Direzione Provinciale di Genova “nega l'applicabilità alla fattispecie della circolare 31/E/2013, non vertendosi in caso di errori in bilancio, bensì in una mancata deduzione di reddito non tassabile a fini "prudenziali" e quindi per libera scelta”.
La Commissione rileva che “'A contrariis si deduce la giustificazione dell'atteggiamento prudenziale tenuto nella fattispecie dalla società ricorrente…”
Scrivi commento