La ricorrente esponeva di aver realizzato nel 2011 un impianto fotovoltaico e, nelle more dell'incertezza sulla cumulabilità con il conto energia, ha fruito tardivamente della detassazione presentando in data 3/6/2016 istanza di rimborso ex art 38 DPR n. 602/1973 relativa a IRES per le annualità 2011-2012-2013-2014.
A fronte del silenzio rifiuto della Agenzia delle entratela società proponeva ricorso.
Per la CTP "... Detto investimento rientra nella disciplina normativa di cui all'art. 6 comma da 13 a 19 della L. 23-12-2000 n. 388 (Legge Tremonti ambientale). Detto articolo è stato abrogato con decorrenza dal 26-6-2012 dall'art. 23 comma 7 e Ali n. l n. 37 del D.L. 22-6-2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla L. 7-8-2012 n. 134… L'impianto in questione è stato attivato in data 29-7-2011 e, pertanto, usufruisce della detassazione per gli impianti realizzati e posti in funzione prima dell'abrogazione della disciplina de qua…. Il beneficio della detassazione dell'investimento è cessato con l'abrogazione dell'art. 6 citato con decorrenza dal 26-6-2012. Sulla base di tutte le precedenti considerazioni, il ricorso deve essere accolto perché fondato. Le precedenti conclusioni trovano conforto e conferma in vari atti: Nota 9-12-2014 dell'Agenzia delle entrate - direzione centrale normativa – ufficio agevolazioni fiscali; Nota in data 19-7-2013 dell'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Lombardia; Risoluzione n. 58/E del 20-7-2016 dell'Agenzia delle entrate - direzione centrale normativa; Nota informativa del 18-6-2014 del Ministero dello sviluppo economico”.
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