CTP Brescia - Ammissibili gli investimenti antecedenti l'abrogazione

La ricorrente esponeva di aver realizzato nel 2011 un impianto fotovoltaico e, nelle more dell'incertezza sulla cumulabilità con il conto energia, ha fruito tardivamente della detassazione presentando in data 3/6/2016 istanza di rimborso ex art 38 DPR n. 602/1973 relativa a IRES per le annualità 2011-2012-2013-2014.

 

A fronte del silenzio rifiuto della Agenzia delle entratela società proponeva ricorso.

 

Per la CTP "...  Detto investimento rientra nella disciplina normativa di cui all'art. 6 comma da 13 a 19 della L. 23-12-2000 n. 388 (Legge Tremonti ambientale). Detto articolo è stato abrogato con decorrenza dal 26-6-2012 dall'art. 23 comma 7 e Ali n. l n. 37 del D.L. 22-6-2012 n. 83 convertito con modificazioni dalla L. 7-8-2012 n. 134… L'impianto in questione è stato attivato in data 29-7-2011 e, pertanto, usufruisce della detassazione per gli impianti realizzati e posti in funzione prima dell'abrogazione della disciplina de qua…. Il beneficio della detassazione dell'investimento è cessato con l'abrogazione dell'art. 6 citato con decorrenza dal 26-6-2012. Sulla base di tutte le precedenti considerazioni, il ricorso deve essere accolto perché fondato. Le precedenti conclusioni trovano conforto e conferma in vari atti: Nota 9-12-2014 dell'Agenzia delle entrate - direzione centrale normativa – ufficio agevolazioni fiscali; Nota in data 19-7-2013 dell'Agenzia delle entrate - Direzione regionale della Lombardia; Risoluzione n. 58/E del 20-7-2016 dell'Agenzia delle entrate - direzione centrale normativa; Nota informativa del 18-6-2014 del Ministero dello sviluppo economico”.

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