CTP Brescia - 4° conto cumulabile. La detassazione non è un'agevolazione alla realizzazione, nessuna norma esclude la cumulabilità, la Legge 388 era vigente

Si tratta di un impianto fotovoltaico con tariffa incentivante di cui al D.M. 5-5-2011 (Quarto conto energia).

La Commissione evidenzia che “Al riguardo, possono essere fatti vari ordini di considerazione:

l) La materia è disciplinata con i "Conto Energia" di seguito elencati emanati dal Ministero dello sviluppo economico: l) Primo Conto Energia: D.M. 28-7-2005 modificato dal D.M. 6-2-2006; 2) Secondo Conto Energia: D.M. 19-2-2007 (art. 9); 3) Terzo Conto Energia: D.M. 6-8-2010 (art 5 co. 4); 4) Quarto Conto Energia: D.M. 5-5-2011 (art. 5 com. l); 5) Quinto Conto Energia: D.M. 5-7-2012 (art. 12 co. l);

2) L'art. 5 del D.M. 5-5-2011 (Quarto Conto Energia) è applicabile alla fattispecie attesa la data di attivazione dell'impianto in questione (29-7-2011). Esso prevede che la tariffa incentivante di cui allo stesso decreto è cumulabile con i benefici e contributi pubblici finalizzati alla realizzazione dell'impianto di cui ai numeri dalla lettera a) alla lettera g). Nel caso che riguarda, l'impianto non ha beneficiato di vantaggi e contributi pubblici finalizzati alla "realizzazione dell'impianto" perché l’ìmpianto è stato realizzato dalla società ricorrente che ha sostenuto i relativi costi senza alcun beneficio o contributo pubblico concesso nella fase di realizzazione dell'impianto sotto forma di incentivo pubblico di natura nazionale, regionale, locale o comunitaria in conto capitale e/o in conto interessi. La detassazione dell'investimento riguarda la successiva fase di funzionamento e di utilizzazione dell'impianto dopo la sua ultimazione;

3) Nessuna norma in materia è contraria ed esclude la cumulabilità fra la tariffa incentivante e la detassazione degli investimenti. La prima ha natura e scopo di tutela dell'ambiente mentre la seconda ha natura fiscale. l precedenti ordini di considerazione esaminati confermano che l'impianto in questione può cumulare i due benefici di cui al precedente punto n. 2) perché entrambi erano vigenti al momento dell'investimento effettuato e in assenza di previsione normativa contraria”. 

 

La conferma totale di quanto da sempre noi sostenuto.

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