La Direzione Provinciale di Cuneo contestava la presentazione di un'integrativa in ritardo rispetto ai termini annuali previsti. Per i Giudici della Commissione Tributaria Provinciale di Cuneo, nella sentenza resa nota qualche giorno fa, invece "...la giurisprudenza recente si è ormai orientata a favore della tesi colta a ritenere che la dichiarazione integrativa possa essere presentata oltre il termine previsto per la presentazione della dichiarazione dell'anno successivo, e ciò in omaggio ad una considerazione più generale, volta ad uniformare sotto questo aspetto la posizione del contribuente a quella dell'Amministrazione Finanziaria, ammettendosi così che la dichiarazione sia ritrattabile entro i termini di decadenza dell'azione di accertamento. Il D.L. 22 ottobre 2016, n. 193, conv. nella L. n. 225 del primo dicembre 2016, nel fissare questo principio, va letto come riconoscimento della necessità di parificare al riguardo le diverse posizioni, e costituisce comunque un avallo significativo alla tesi sostenuta dalla società ricorrente..".
Si evidenzia che il Presidente e Relatore del Collegio è lo stesso che in passato (non su pratiche con nostra assistenza) si era espresso contro l'emendabilità. Quindi la CTP Cuneo, ma addirittura in pratica lo stesso Collegio, con lo stesso Presidente, ha “aggiornato” mutandola la propria interpretazione sulla questione in oggetto, alla luce dei nuovi chiarimenti ed orientamenti, tornando sui suoi passi e applicando correttamente la legge.
Evidentemente, non tutte le memorie difensive sono in grado di inquadrare correttamente la situazione e l'evoluzione normativa, e così si riesce a far cambiare rotta anche a un Collegio finora avverso all'emendabilità....
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