Anche in questo contenzioso l’Ufficio contestava l'inserimento tra i costi operativi dell'ammortamento.
La Commissione reputa, che “… Il comportamento della ricorrente appare del tutto corretto. Questa Commissione reputa, che secondo le regole di contabilità vigenti (art. 2425 bis c.c.), i costi di ammortamento rientrino a pieno titolo tra i cosiddetti costi operativi. Ciò posto nel momento in cui la normativa agevolatrice consente di decurtare i costi operativi nel calcolo dei vantaggi che derivano da altre misure di aiuto (tariffe incentivanti), tra i primi devono essere inclusi anche quelli di ammortamento. Il comportamento della società nell'apportare una variazione in diminuzione dal reddito d'impresa dell'importo stimato con apposita perizia e corrispondente ai costi incrementali sostenuti dalla società appare del tutto corretto e conforme alla nota del Ministero dello Sviluppo Economico del settembre 20111, che peraltro riporta l'esito di vari interpelli, inerenti la materia trattata, che diverse società avevano presentato alla DRE Marche del luglio 2012 e agosto 2014, oltre a DRE Lombardia, Abruzzo, Toscana. Relativamente alla perizia .... la stessa appare esaustiva ed ampiamente motivata e tesa a dimostrare le spese incrementative attinenti ai maggiori costi sostenuti per la realizzazione dell'intervento... nel rispetto della disciplina comunitaria degli Aiuti di Stato per la tutela ambientale. Di converso l'Ufficio non ha contrastato la perizia ......., né ha prodotto una controperizia o un calcolo alternativo contenenti elementi oggettivi e dimostrativi di una metodologica diversa ed apprezzabile. Si osserva che la metodologia utilizzata è in constante condivisione dal maggior numero di CTP che ne hanno condiviso le indicazioni. Si osserva infine che in casi analoghi altre Direzioni Provinciale delle Entrare, come ad esempio la D.P. di Milano II, ha abbandonato il contenzioso aderendo ad una richiesta di rimborso di una società e chiedendo la cessazione della materia del contendere”.
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