Si tratta di un altro contenzioso in cui veniva contestato il criterio adottato per la quantificazione del beneficio di cui alla Tremonti ambientale, ed in particolare il riconoscimento dei costi relativi agli ammortamenti dell’impianto fotovoltaico, sul presupposto che i costi di ammortamento non debbano essere considerati veri e propri costi operativi, ma una mera fictio contabile.
I Giudici, confermando quanto già scritto nella precedente sentenza, scrivono: “Questa Commissione reputa che, secondo le regole di contabilità vigenti, i costi di ammortamento rientrino a pieno titolo tra i cosiddetti costi operativi; ciò posto nel momento in cui la normativa agevolatrice consente di decurtare i costi operativi nel calcolo dei vantaggi che derivano da altre misure di aiuto (tariffe incentivanti), tra i primi devono essere inclusi anche quelli di ammortamento; ne consegue che calcolo di detassazione ambientale formulato per conto della ricorrente nella perizia giurata deve ritenersi corretto. Di qui l’accoglimento del ricorso.”
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